Ricorso inammissibile per carenza interesse e motivi non deducibili (Cass. pen. Sez. 2 n. 3957 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui l’imputato deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quando queste risultino già accordate dal giudice di appello, non sussistendo una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante. Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in esito a concordato in appello, è altresì inammissibile il motivo con cui si deduca il mancato proscioglimento per una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., atteso che, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia. La pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza dell’08/07/2025, la Corte di appello di Napoli, accogliendo la proposta di concordato formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, applicando all’imputato la pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen. e 56 e 493-bis cod. pen. Il giudice di secondo grado aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con precedente sentenza divenuta irrevocabile e aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate.
Avverso tale sentenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con un secondo motivo, aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa, insufficiente o carente motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, ritenendolo inammissibile per carenza di interesse. Ha richiamato il costante principio per cui l’interesse all’impugnazione, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a determinare, mediante l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse concesso le attenuanti generiche, ma tale censura si rivelava palesemente infondata, poiché dalla sentenza impugnata emergeva chiaramente che le attenuanti erano state invece accordate e dichiarate equivalenti alle aggravanti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità richiamando i principi affermati in tema di concordato in appello, come reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017. Ha precisato che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Tale omissione non è censurabile in cassazione, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con ordinanza ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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