Cumulo e reati ostativi, scissione spetta alla sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 30522 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, finalizzato a distinguere la parte di pena riferibile a reati ostativi all’applicazione dei benefici penitenziari da quella riferibile a reati non ostativi, non può mai formare oggetto di autonoma pronuncia del giudice dell’esecuzione. Competente è soltanto la magistratura di sorveglianza, in funzione della decisione circa la concedibilità del beneficio. La pena già interamente espiata è correttamente detratta dalla residua pena espianda, con la conseguenza che la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del termine diviene inaccoglibile, essendo maturata quando la pena era già espiata. Alla declaratoria di estinzione osta, altresì, il disposto dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., in presenza di recidiva qualificata.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’esclusione, dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale, della pena relativa a un titolo per il quale era stato espulso e poi consegnato all’Italia a seguito di estradizione attiva. Sosteneva che, difettando un reingresso volontario, quella pena non potesse essere messa in esecuzione.
La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, rilevando che la pena di quel titolo era già stata integralmente espiata e detratto il presofferto e la liberazione anticipata. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 76 e 4-bis ord. pen. e dell’art. 16, comma 8, d. lgs. n. 286 del 1998, invocando il favor rei nell’imputazione della carcerazione pregressa al reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha correttamente osservato come la pena inflitta con la sentenza del 2012 fosse già stata detratta dalla residua pena espianda, risultando completamente espiata. Il condannato reitera la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del termine, sostenendo che il reingresso coattivo non escludesse l’utile decorso del termine di cui all’art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998.
La risposta della Corte torinese è congrua: la causa di estinzione era maturata quando la pena era già espiata, con conseguente inaccoglibilità della richiesta. Alla declaratoria di estinzione osta, inoltre, il disposto dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di recidivo qualificato che, nel tempo necessario all’estinzione, aveva riportato condanna per delitto della stessa indole.
Le ulteriori censure sono aspecifiche e generiche. L’istanza iniziale aveva ad oggetto esclusivamente l’esclusione dal cumulo della pena relativa al titolo per cui si procede. La Corte ribadisce che lo scioglimento del cumulo, finalizzato a distinguere la parte di pena riferibile a reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen., non può formare oggetto di autonoma pronuncia del giudice dell’esecuzione, spettando alla magistratura di sorveglianza.
Il principio è confermato dal richiamo a Sez. I n. 2937 del 23.04.1997, Nolano, e a Sez. I n. 52182 del 29.11.2016, Besiri, secondo cui, nel cumulo di pene unificate per continuazione comprendente un reato ostativo, la scissione funzionale alla concessione del beneficio non compete al giudice dell’esecuzione ma alla magistratura di sorveglianza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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