Pena pecuniaria sostitutiva applicabile senza consenso personale dell’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 30547 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non richiede il consenso dell’imputato, né espresso personalmente né a mezzo di procuratore speciale. L’art. 58, comma 3, d.lgs. n. 689/1981, introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, subordina il consenso dell’imputato alla sola applicazione della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. La ratio della previsione è differenziare le pene sostitutive che incidono direttamente sulla libertà personale da quella che si limita a trasformare la pena detentiva in pena pecuniaria. Ne consegue che il giudice di merito, il quale escluda la sostituzione pecuniaria per il solo fatto che la richiesta non sia stata formulata personalmente dall’imputato, disattende il testo aggiornato della disposizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12.03.2024, confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., respingendo i motivi di impugnazione relativi all’esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e all’eccessività del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il giudice di secondo grado aveva escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria in mancanza del consenso personale dell’imputato o di una procura speciale. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato nei limiti precisati dalla Sesta Sezione. Il primo motivo, con cui si censurava l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte di appello, sia pure con motivazione sintetica riferita all’intero trattamento sanzionatorio, aveva dato atto dell’adeguatezza della pena, implicitamente disconoscendo i presupposti delle generiche. Nel valutare la recidiva e l’esclusione della tenuità del fatto, erano stati del resto evidenziati plurimi elementi di fatto incompatibili con l’attenuante.

Il secondo motivo è stato invece accolto. Il Collegio osserva che il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, cd. correttivo Cartabia, ha aggiunto all’art. 58 d.lgs. n. 689/1981 il comma 3, secondo cui le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

La ratio della norma consiste nel differenziare le pene sostitutive che incidono direttamente sulla libertà personale del condannato dalla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Solo per quest’ultima, dunque, non occorre la richiesta personale dell’interessato. La Corte di appello, pur richiamando il testo aggiornato della disposizione, lo ha di fatto disatteso, escludendo la sostituzione pecuniaria per il solo fatto che la richiesta non era stata formulata personalmente dall’imputato.

Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla decisione sull’insussistenza dei presupposti per disporre la sostituzione della pena detentiva, che dovrà essere rivalutata alla luce del principio indicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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