Omessa notifica a un difensore e nullità dell’ordinanza di riesame (Cass. pen. Sez. III n. 30593 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento camerale di riesame l’omesso avviso di fissazione dell’udienza a uno dei difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio, che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. La nullità, di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., si estende all’ordinanza di riesame e ne comporta l’annullamento. Non è configurabile alcun onere di diligenza a carico dell’indagato o del codifensore destinatario della notifica quando risulti che la nomina del difensore pretermesso era già stata trasmessa al tribunale e inserita nel fascicolo.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato nei suoi confronti l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Le contestazioni riguardano numerosi capi di imputazione, tra cui reati associativi di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per la partecipazione a un ramo di un’associazione di stampo mafioso radicata nel territorio calabrese.

La difesa lamenta, con il primo motivo, la nullità dell’ordinanza impugnata per omessa notifica dell’avviso di udienza camerale a uno dei due difensori di fiducia, nominati entrambi dall’indagato detenuto. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’eccezione, ravvisando un dovere di diligenza del codifensore nel comunicare all’altro la data fissata. Gli ulteriori motivi attengono ai gravi indizi di colpevolezza, alla struttura associativa, all’aggravante e alle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara fondato il primo motivo, che assorbe ogni altra censura. Il principio di partenza è consolidato: nel rito camerale l’omesso avviso a uno dei difensori di fiducia determina una nullità a regime intermedio, sanabile se non eccepita dal difensore presente in udienza ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Il Collegio richiama in proposito Sez. 1 n. 11231 del 18.02.2020 e Sez. 2 n. 49717 del 07.11.2023.

Dagli atti, accessibili trattandosi di questione processuale, emerge che il difensore inizialmente nominato aveva rinunciato al mandato in sede di interrogatorio di garanzia; era stato quindi nominato un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. In seguito l’indagato nomina due difensori di fiducia e revoca quello d’ufficio ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. La nomina viene trasmessa dall’ufficio matricola al giudice e inserita nel fascicolo.

Il decreto di fissazione dell’udienza di riesame viene notificato al solo difensore che aveva depositato l’istanza — e, erroneamente, al difensore che aveva già rinunciato — ma non al codifensore di fiducia. La relativa eccezione è sollevata tempestivamente in aula dalla difesa presente, sicché non si produce alcuna sanatoria, come confermato dal richiamo a Sez. 6 n. 42799 del 10.11.2005.

La Corte esclude poi che possa invocarsi l’onere di diligenza della parte, affermato in una diversa fattispecie — richiamata in Sez. 3 n. 26266 del 18.01.2018 — in cui la nomina del nuovo difensore non era pervenuta tempestivamente al tribunale. Nel caso concreto, invece, è accertato che la nomina era stata trasmessa e inserita nel fascicolo: nessun rimprovero può dunque muoversi al ricorrente o al codifensore.

Ne consegue che l’omessa notifica integra nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si estende all’ordinanza di riesame. Il provvedimento viene annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., restando superflua la disamina degli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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