Accesso agli esiti captativi nel riesame: onere di istanza tempestiva e specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 30609 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare una richiesta tempestiva, cioè in tempo utile per consentire al pubblico ministero di provvedere, e specifica, formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza, con precisa indicazione dei file delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia. In mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento. Nei procedimenti in camera di consiglio non trova applicazione l’art. 523, comma 5, cod. proc. pen., che impone la parola per ultimi a imputato e difensore, riferendosi tale disciplina al dibattimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata per una pluralità di reati in materia di stupefacenti, tra cui la partecipazione a un sodalizio finalizzato al narcotraffico e singole cessioni e coltivazioni.

Con il primo motivo deduce l’inutilizzabilità a fini cautelari delle conversazioni intercettate, perché la copia dei file audio, richiesta dalla difesa, è stata consegnata dal pubblico ministero solo poche ore prima dell’udienza di riesame. Con il secondo motivo censura il rigetto dell’istanza di interloquire per ultimi. Con il terzo e il quarto motivo contesta il giudizio di gravità indiziaria sui reati-fine e sull’associazione, nonché la ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo. Il ricorrente non ha specificato le ragioni di urgenza dell’istanza e, una volta ottenuta copia dei file, pur nell’imminenza dell’udienza, non ha chiesto al Tribunale un termine per il loro esame. La Sez. 6, n. 4021 del 19/12/2023, dep. 2024, richiamata nel motivo, è giudicata eccentrica, perché riguarda la diversa ipotesi della omessa consegna dei file.

Il Tribunale ha quindi fatto buon governo della regula iuris qui ribadita, già espressa da Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021: l’onere di tempestività e specificità della richiesta grava sulla difesa e il ritardo dell’inquirente non è ingiustificato quando manca la prospettazione dell’urgenza e della finalizzazione al riesame.

Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza: secondo la costante giurisprudenza, nei procedimenti in camera di consiglio non si applica l’art. 523, comma 5, cod. proc. pen., che riguarda il dibattimento, come affermato da Sez. 6, n. 45182 del 19/09/2019 e Sez. 6, n. 9250 del 26/01/2005.

Il terzo motivo è parzialmente fondato. Quanto ai capi 36), 37) e 38), il Tribunale ha valorizzato indizi connotati da elevata ambiguità individualizzante: i riferimenti al “cugino”, al “noi” e a “quello arrestato” sono giudicati poco persuasivi e, in un caso, la motivazione è apodittica. Analogamente congetturali sono i giudizi sui capi 58) e 61), rispetto ai quali nessuna conversazione si riferisce direttamente o indirettamente al ricorrente.

Sono invece infondate le censure sul reato associativo. La prova del vincolo permanente può desumersi da facta concludentia e anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, secondo Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019 e Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007. L’ordinanza ha valorizzato il contributo nella coltivazione della piantagione e il concorso all’attività corruttiva.

Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse: l’eventuale esclusione dell’aggravante non inciderebbe sull’an o sul quomodo della misura, secondo Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023. La Corte dispone pertanto l’annullamento limitato ai capi 36), 37), 38), 58) e 61), con rinvio al Tribunale competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., e rigetta il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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