Truffa aggravata: prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31228 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata ex art. 61, n. 5, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è determinato, ai sensi del primo comma dell’art. 157 cod. pen., dal massimo della pena edittale e comunque non può essere inferiore a sei anni; poiché il delitto è punito con la pena massima di cinque anni di reclusione, il termine è di sei anni. Gli atti interruttivi non possono aumentare tale tempo di più di un quarto, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 160, terzo comma, cod. pen., con la conseguenza che il termine complessivo è di sette anni e sei mesi. Il giudice di legittimità, rilevata la maturazione della prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, deve annullare senza rinvio la decisione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., essendo il reato estinto.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Marsala, con sentenza del 17/04/2023, per truffa aggravata in concorso con soggetto rimasto ignoto. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19/11/2024, in parziale riforma, ha ridotto a otto mesi di reclusione ed euro 250,00 di multa la pena irrogata, confermando la condanna.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, poi integrati da due motivi nuovi depositati con memoria dal difensore. Il primo motivo denuncia l’inosservanza di norme processuali in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per non avere la ricorrente avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo celebratosi in sua assenza. Il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo di ricorso e lo ritiene non manifestamente infondato. Da tale valutazione discende la necessità di verificare la vicenda estintiva sopravvenuta: dopo la pronuncia della sentenza d’appello, in data 17/01/2025 è maturata la prescrizione del reato.
La Corte richiama il primo comma dell’art. 157 cod. pen., secondo cui il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale e comunque non è inferiore a sei anni. Poiché la truffa aggravata ex art. 61, n. 5, cod. pen. è punita con il massimo di cinque anni di reclusione, il termine applicabile è di sei anni.
Sul piano dell’interruzione, il Collegio applica l’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 160, terzo comma, cod. pen.: l’effetto interruttivo non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere. Il termine complessivo diviene pertanto di sette anni e sei mesi.
Il reato risulta commesso il 17/07/2017 e non emergono sospensioni del corso della prescrizione. Su queste basi il Collegio individua la data di maturazione in 17/01/2025. La relativa declaratoria è formula
Conseguenza processuale è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. La decisione non raggiunge quindi il giudizio di merito sui motivi, nuovi e non, che investivano la colpevolezza e la rinnovazione istruttoria.
Nota della Redazione
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