Legittimo impedimento del difensore e bilanciamento con le esigenze di giurisdizione (Cass. pen. Sez. II n. 31304 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore che rappresenti un concomitante impegno professionale in altro procedimento, con istanza conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 4909 del 2014, ha diritto al rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., salvo che il giudice, con motivazione concreta, ne accerti il carattere dilatorio. Il rigetto fondato sul mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell’impegno, non sorretto da finalità dilatorie, integra violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. e determina nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Non è rilevante, in senso ostativo, la circostanza che il procedimento a quo non abbia imputati detenuti o presenti termini di prescrizione lontani: il giudice deve operare un bilanciamento effettivo tra esigenze di giurisdizione e di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Pavia per una pluralità di episodi di truffa, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Milano. Nel corso del giudizio di primo grado il difensore aveva chiesto il rinvio dell’udienza per un concomitante impegno professionale in altro procedimento pendente dinanzi al GUP del Tribunale di Bari, dove assisteva un imputato accusato di bancarotta fraudolenta e reati tributari. L’istanza, presentata con largo anticipo e reiterata, era stata rigettata sul presupposto che il decreto di citazione fosse stato notificato tre mesi prima della sopravvenienza dell’impedimento e che il processo barese non avesse imputati detenuti.

Investita del ricorso, la Corte di cassazione affronta la questione della corretta applicazione dell’impedimento del difensore e dei limiti del potere del giudice di disattendere l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene accolto limitatamente al primo motivo. La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro dell’istituto ricordando che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., purché il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità, indichi le ragioni della essenzialità della sua presenza nel diverso processo, rappresenti l’assenza di altro codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 4909 del 2014, Torchio).

Nel caso concreto l’istanza rispettava tutti i requisiti. Il rigetto era stato motivato con due argomenti: l’assenza di imputati detenuti nel procedimento barese e il criterio cronologico della prioritaria conoscenza dell’impegno pavese. La Corte li dichiara entrambi inidonei. Il primo, perché anche il procedimento a quo non aveva detenuti e non presentava problemi di vicina prescrizione; il secondo, perché il criterio cronologico è del tutto irrilevante, come affermato da Sez. V n. 43062 del 2007, Melosso.

Il giudice, una volta riconosciuta la conformità dell’istanza ai requisiti di ammissibilità, deve operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle della difesa, valutando l’effettiva prevalenza dell’impegno privilegiato dal difensore (Sezioni Unite n. 29529 del 2009, De Marino). Resta fermo che il giudice può sempre accertare il carattere dilatorio della richiesta (Sez. III n. 23764 del 2017), ma nel caso esaminato tale finalità non era stata nemmeno ipotizzata nelle ordinanze di rigetto, né poteva desumersi dalla richiesta di eventualmente anticipare l’udienza o dalla lontananza dei termini prescrizionali.

La violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. comporta, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., una nullità di ordine generale che travolge l’intero giudizio. La Corte annulla quindi senza rinvio entrambe le sentenze di merito, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per il nuovo corso. Il secondo motivo, relativo alla competenza per connessione ex art. 16 cod. proc. pen., è invece dichiarato manifestamente infondato, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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