Mandato di arresto europeo e conflitto di giurisdizione EPPO (Cass. pen. Sez. VI n. 22878 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all’art. 18-bis, lett. a), legge n. 69 del 2005 presuppone un conflitto attuale e concreto fra giurisdizioni e non una mera interferenza potenziale. Non basta allegare la pendenza in Italia di un procedimento per fatti coincidenti: occorrono elementi idonei a dimostrare la concreta volontà dell’autorità nazionale di esercitare la potestà punitiva sul medesimo fatto oggetto del m.a.e.. La scelta fra autorità emittente ed autorità di esecuzione va operata sulla base di elementi oggettivi, secondo il criterio della buona amministrazione della giustizia penale. Quando il mandato sia emesso nell’ambito della competenza dell’EPPO, i problemi di coordinamento fra procuratori europei delegati di Stati membri diversi non possono essere devoluti al giudice della consegna.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, su richiesta della Procura europea, per reati di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale e concorso in frode fiscale continuata, subordinando la consegna al rientro dell’interessato in Italia per l’esecuzione dell’eventuale pena.
Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, l’erroneità dell’esclusione del motivo di rifiuto facoltativo della consegna per la pendenza, presso la Procura europea di Napoli, di un procedimento per fatti coincidenti o in parte sovrapponibili. Con il secondo motivo ha denunciato la genericità del mandato e la lesione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 18-bis, lett. a), legge n. 69 del 2005: la norma salvaguarda l’interesse dello Stato di esecuzione a esercitare la propria giurisdizione, prevenendo i conflitti tra procedimenti paralleli e tutelando il ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il motivo di rifiuto richiede però un conflitto attuale e concreto, non una mera interferenza potenziale; la sola pendenza di un procedimento interno non basta.
Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Sez. 6, n. 46641 del 17/12/2021 e Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, e la sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2026, C-712/25, Rastoshev. Da quest’ultima ricava che l’art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI riconosce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione un margine di discrezionalità: essa deve valutare le circostanze del caso concreto — natura e dimensione internazionale del reato, luogo delle vittime, disponibilità degli elementi di prova, stato di avanzamento dei procedimenti — per individuare l’autorità in posizione più adeguata.
Sotto altro profilo, il mandato risulta emesso ai sensi dell’art. 33 del Regolamento 2017/1939/UE, per reati rientranti nella competenza dell’EPPO tanto in Italia quanto in Germania. I problemi di coordinamento fra uffici di Stati membri diversi vanno risolti nel necessario raccordo delle indagini da parte dell’EPPO; eventuali questioni di riparto delle attribuzioni non sono devolute al giudice della consegna, chiamato solo a verificare la provenienza del mandato da un’autorità giudiziaria di altro Stato membro.
Nel merito, la sentenza impugnata ha escluso la sovrapponibilità dei fatti e ha dato conto del disinteresse dell’autorità italiana a procedere, in favore di quella tedesca. La Procura europea di Napoli ha rappresentato che il procedimento interno riguarda condotte riferibili al solo anno 2016 e si trova in fase iniziale, mentre il mandato abbraccia un contesto più ampio per durata, numero di operazioni e oggetto dell’accertamento. L’eventuale area di contatto è circoscritta a un segmento iniziale, insufficiente a integrare l’identità del fatto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, il giudice dello Stato richiesto non sindaca il merito dell’accusa, ma verifica i requisiti formali e contenutistici del mandato. La descrizione è stata ritenuta sufficiente. La prescrizione non costituisce più motivo di rifiuto obbligatorio della consegna. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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