Inammissibile il ricorso fondato su censure solo apparenti e reiterative (Cass. pen. Sez. VII n. 31432 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. La doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, trovi applicazione la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, con il relativo periodo di sospensione, e il termine non risulti decorso. Nel valutare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., con sentenza della Corte d’appello di Catania del 25/02/2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge davanti alla Corte per la verifica della ammissibilità e della fondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che deduce vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, è inammissibile. La Corte rileva che le censure non risultano connotate dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché si risolvono nella reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Esse difettano di un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e non assolvono la funzione di concreta critica argomentata.

La Corte osserva che l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente, costituisce elemento di decisiva rilevanza ai fini della prova della responsabilità per truffa. Si tratta di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al ricorrente un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito, come affermato da Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello.

Il secondo motivo, sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, è manifestamente infondato. Il giudice di merito, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione della truffa e del periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017, ha correttamente escluso il decorso del termine. La Corte richiama Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio e Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso. Le Sezioni Unite, con Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, hanno precisato che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Il reato è contestato come commesso l’08/08/2017.

Il terzo motivo, sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo).

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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