Confisca tributaria non caducata da prescrizione, prescrizione decennale per la dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. F n. 32056 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, si prescrive nel termine di dieci anni, risultante dalla maggiorazione di un terzo ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 applicata al termine ordinario e tenuto conto degli atti interruttivi. La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non determina la caducazione della confisca diretta del profitto, disposta per un importo inferiore all’evasione d’imposta accertata per i reati per i quali la condanna è confermata. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è esclusa quando la pluralità e la reiterazione degli illeciti e l’entità complessiva dell’evasione dimostrino un disvalore non trascurabile.

Il Fatto

Con sentenza del 7 febbraio 2025 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi del 10 maggio 2024, resa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso tra il 30 settembre 2015 e il 31 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato commesso il 30 settembre 2014, ha rideterminato la pena in un anno e undici mesi di reclusione, confermando la sospensione condizionale e la confisca di 30.569,82 euro.

Secondo i Giudici di merito, il ricorrente, quale titolare di una ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da altra ditta individuale, avrebbe indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative agli anni 2014-2018. Ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi e successivi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla prescrizione, i giudici di legittimità ricostruiscono il termine applicabile attraverso il combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000: il tempo necessario a prescrivere, tenendo conto dell’interruzione, è pari a dieci anni, poiché la maggiorazione di un terzo opera sul termine ordinario e non sul termine già maggiorato come sostenuto dal ricorrente.

Nella specie nessuna circostanza esclude la sussistenza di atti interruttivi in tempo utile, essendo la richiesta di rinvio a giudizio datata 23 giugno 2022. Ne deriva che, alla data della sentenza impugnata, non erano decorsi dieci anni nemmeno dal fatto più risalente per il quale la condanna è stata confermata.

La Corte esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.: la pluralità e la reiterazione degli illeciti e l’entità dell’evasione, pari a 36.865,82 euro solo per l’IVA, non consentono di ravvisare la particolare tenuità del fatto.

Quanto al secondo motivo, la Corte verifica la correttezza della rideterminazione della pena, ricostruendo i criteri fissati in primo grado: pena base, aumenti per la continuazione e riduzione per il rito. Applicando gli stessi criteri, dopo l’eliminazione della pena per il reato estinto e l’individuazione del nuovo reato più grave, la pena finale di un anno e undici mesi risulta corretta.

Sul terzo motivo e sul motivo aggiunto, concernenti la confisca e l’applicabilità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., la Corte rileva che l’importo confiscato è inferiore alla sola evasione IVA accertata per i reati per cui la condanna è confermata. Richiamando le Sezioni Unite n. 31617 del 26.06.2015 e le Sezioni Unite n. 4145 del 29.09.2022, osserva che la statuizione impositiva della confisca diretta non sarebbe comunque caducata per effetto della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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