Revocazione della confisca di prevenzione e nozione di prova nuova (Cass. pen. Sez. I n. 32369 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione disciplinata dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, nelle forme dell’art. 630 cod. proc. pen., è ammessa, per quanto qui interessa, in caso di scoperta di prove nuove decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento. È prova nuova sia quella formatasi dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva. Non è prova nuova quella deducibile e non dedotta nel procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Ne consegue che l’apporto conoscitivo preesistente e noto all’istante non può fondare la revocazione, restando irrilevante il vaglio di attendibilità dei testimoni non escussi nel giudizio di prevenzione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 18 marzo 2025, rigettava l’istanza di revocazione della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011. L’istanza concerneva la confisca di prevenzione di un immobile, disposta dal Tribunale di Salerno e divenuta definitiva il 3 febbraio 2017.
La Corte territoriale respingeva l’istanza rilevando che le prove offerte — dichiarazioni testimoniali relative a una vincita risalente al 1994 — non costituivano prove nuove e non erano incolpevolmente ignorate dagli istanti. Avverso tale decreto i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è pacificamente applicabile ratione temporis e disciplina la revocazione della confisca di prevenzione nelle forme dell’art. 630 cod. proc. pen., in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022, secondo cui è prova nuova sia quella sopravvenuta, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta, salvo prova dell’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
Applicando tale principio, la Corte osserva che il dato della vincita e l’individuazione dei soggetti che ne erano a conoscenza erano circostanze certamente deducibili nel giudizio di prevenzione, perché note ai ricorrenti, ma non dedotte, per strategia processuale o per negligenza. I termini “scarsa diligenza” e “strategia processuale”, pur apparentemente antitetici, costituiscono un tentativo di spiegazione, peraltro non necessario, dell’omissione, senza che il provvedimento impugnato cada in alcun corto circuito logico.
Quanto all’apporto dei testimoni, la Corte rileva che essi erano stati resi edotti della vincita dagli stessi ricorrenti: tale apporto conoscitivo preesistente e noto avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di prevenzione, con onere a carico degli istanti di provare l’impossibilità di dedurlo tempestivamente. Non potendosi classificare gli apporti testimoniali come prove nuove, diviene inutile il vaglio di attendibilità dei testi e del contenuto delle loro dichiarazioni. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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