Riesame cautelare: no par condicio tra coindagati senza decisione favorevole (Cass. pen. Sez. I n. 32378 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel campo delle impugnazioni in materia de libertate non opera la regola dell’effetto estensivo prevista dall’art. 587 cod. proc. pen., poiché tale disposizione riguarda il diverso ambito delle impugnazioni ordinarie sul merito. La lamentata violazione del principio della par condicio rispetto alla posizione di un coindagato non assunto a misura cautelare non integra, di per sé, vizio di motivazione del provvedimento applicativo, quando il giudice abbia congruamente argomentato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nei confronti del destinatario. Solo in caso di intervenuta decisione favorevole sul gravame interposto da taluno dei coimputati o coindagati, se ed in quanto basata su elementi comuni e quindi nell’identità della situazione processuale, la questione può essere posta a sostegno di una richiesta di revoca o sostituzione della misura, da avanzare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 02.05.2025, confermava ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato dei delitti di omicidio e di detenzione e porto illegale di arma.

Il Tribunale riteneva infondata la richiesta di riesame, valorizzando i numerosi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari presunte ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. e l’inserimento dell’indagato in traffici di sostanze stupefacenti. L’indagato ricorreva per cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla violazione della par condicio rispetto a un coindagato non attinto da alcuna misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il ricorrente non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, rispetto ai quali l’ordinanza impugnata ha argomentato in modo adeguato e immune da vizi logici.

La censura investe, in realtà, il difetto di motivazione sulla dedotta violazione della par condicio rispetto al coindagato non sottoposto ad alcuna misura restrittiva. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui, nel campo delle impugnazioni in materia de libertate, non opera la regola dell’effetto estensivo, prevista dall’art. 587 cod. proc. pen.

Tale conclusione è sorretta dai precedenti citati: Sez. 4, n. 2069 del 03.09.1996 e Sez. 1, n. 3399 del 17.05.1996. Solo in caso di intervenuta decisione favorevole sul gravame di taluno dei coimputati o coindagati, se basata su elementi comuni e dunque nell’identità della situazione processuale, la questione può fondare una richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, ritenendo sussistenti i gravi indizi e le correlate esigenze cautelari sulla base di molteplici elementi (intercettazioni ambientali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e rilievi scientifici sul materiale sequestrato) ed escludendo la sovrapponibilità della posizione del ricorrente con quella del coindagato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con i conseguenti adempimenti di cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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