Archiviazione de plano e reclamo della persona offesa non impugnabili (Cass. pen. Sez. 2 n. 154 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il provvedimento con cui il giudice decide, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo contro il decreto di archiviazione. Tale provvedimento è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, salva l’ipotesi in cui risulti affetto da abnormità, dovendosi invece far valere gli eventuali vizi di legittimità mediante richiesta di revoca al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento. L’abnormità ricorre solo quando l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema processuale o ne determini la stasi, non anche quando la motivazione sia meramente succinta o non condivisibile nel merito.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico di un indagato per i reati di cui agli artt. 646 e 483 cod. pen., nonostante l’opposizione tempestivamente presentata dalla persona offesa, che aveva indicato le ragioni di infondatezza dell’archiviazione e richiesto indagini suppletive. Il G.i.p. aveva archiviato de plano, ritenendo superflue le indagini richieste.

La persona offesa proponeva reclamo al Tribunale di Pisa, deducendo la nullità del decreto di archiviazione per mancata instaurazione del contraddittorio. Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettava il reclamo con decreto del 17/07/2025, affermando che a lui era demandato il controllo di legalità del provvedimento, senza potere valutare nel merito la superfluità delle indagini. Avverso tale decreto la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando la natura del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. e il consolidato principio per cui, salvo il caso di abnormità, il ricorso per cassazione non è proponibile avverso la decisione del tribunale sul reclamo della persona offesa contro l’archiviazione. Richiamando il precedente Sez. 6, n. 12244 del 2019, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell’abnormità dell’atto, non potendo estendersi ai vizi di legittimità previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.

La Corte ha inoltre ricordato che la parte che non abbia partecipato effettivamente al procedimento di controllo sulla decisione contestata può chiedere la revoca del provvedimento al giudice del reclamo, come affermato in precedenti pronunce (Sez. 5, n. 44133 del 2019 e Sez. 6, n. 27695 del 2021), che hanno escluso l’abnormità in ipotesi di erronea dichiarazione di inammissibilità o di tardività del reclamo.

Nel caso in esame, la Corte ha escluso che il decreto del Tribunale presentasse profili di abnormità, sia sotto il profilo strutturale che funzionale. La motivazione resa dal giudice del reclamo, seppur succinta nel rispondere alle censure della persona offesa, non può essere considerata avulsa dal sistema processuale o tale da determinarne la stasi, non essendo sindacabile in questa sede la condivisibilità nel merito della valutazione sulla superfluità delle indagini suppletive.

Pertanto la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 410-bis c.p.p.

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