Revisione per contrasto di giudicati: no alla rivalutazione dell’attendibilità del testimone (Cass. pen. Sez. II n. 32782 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di revisione, la diversa valutazione dell’attendibilità di un testimone compiuta in un processo diverso da quello concluso con la condanna non giustifica l’apertura del giudizio ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen., perché il giudice conserva integra l’autonomia dell’accertamento a lui riservato, segnatamente sulla credibilità dei dichiaranti e dei contenuti accusatori. L’inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni addotte sono all’evidenza inidonee a consentire una verifica sull’esito del giudizio, restando estranea a tale apprezzamento preliminare, e riservata al merito, la valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato. Il giudizio di ammissibilità della richiesta fondata su contrasto di giudicati non può prescindere da una pur sommaria comparazione tra le sentenze assunte come inconciliabili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di revisione del giudicato per contrasto di giudicati, proposta nell’interesse del condannato nei confronti di una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile. Con quella pronuncia il ricorrente era stato condannato per ricettazione di un assegno bancario e per il correlato falso documentale.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si sosteneva che la Corte territoriale avesse valutato in modo carente la richiesta, che le condotte oggetto delle sentenze di assoluzione fossero sovrapponibili a quella per cui vi era stata condanna e che le dichiarazioni del principale accusatore fossero di critica attendibilità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Collegio riafferma che, quando la richiesta si fondi sull’inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio di ammissibilità non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze assunte in contrasto. Il giudice non può limitarsi a verificare l’irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di questa ai fatti del giudizio di condanna (Sez. II n. 29373 del 18.09.2020).
Si ribadisce altresì che l’inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 634 cod. proc. pen. ricorre quando le ragioni poste a fondamento risultano all’evidenza inidonee a consentire una verifica sull’esito del giudizio. Resta estranea a questo apprezzamento preliminare, perché riservata al merito, la valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. II n. 19648 del 03.02.2021).
Il Collegio afferma poi che la diversa valutazione di attendibilità di un testimone effettuata in altri procedimenti non può giustificare la richiesta di rivalutazione della legittimità della condanna. Sul punto richiama il principio secondo cui l’acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. non comporta alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi contenuti nelle relative motivazioni, conservando il giudice piena autonomia nelle operazioni logiche di accertamento (Sez. IV n. 10103 del 01.02.2023).
Ne segue che il giudizio sull’attendibilità dei dichiaranti non è revisionabile sulla base di valutazioni compiute sullo stesso tema in processi diversi, conclusi con sentenze passate in giudicato. La Corte territoriale, con valutazione inecepibile, ha rilevato che le sentenze allegate si riferivano a fatti simili ma non identici e che gli assegni provenivano da delitti diversi; ha inoltre escluso che le valutazioni sull’attendibilità dell’accusatore fossero idonee a giustificare la revisione. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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