Revisione, la nuova prova non è la diversa lettura dei fatti (Cass. pen. Sez. II n. 32781 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, per prove nuove rilevanti ai fini dell’ammissibilità dell’istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue. La valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nel contesto già acquisito, articolandosi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate. Non integra prova nuova la diversa interpretazione soggettiva dei fatti offerta dal testimone, quando l’accertamento della condotta sia sorretto da una pluralità di fonti di prova.
Il Fatto
Il ricorrente è stato giudicato responsabile, in concorso con un coimputato, dei delitti di artt. 317 e 326 cod. pen. con sentenza del Gip del Tribunale di Nuoro, parzialmente riformata in appello e poi parzialmente annullata dalla Corte di cassazione, che ha riqualificato il fatto nel delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., rinviando ad altra sezione della corte d’appello per la rideterminazione della pena. In ottemperanza al rinvio, la pena è stata rideterminata in anni uno, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Il condannato ha proposto una seconda istanza di revisione, fondata sulle dichiarazioni di un testimone che, in sede di indagini difensive, aveva riferito di aver assistito a scambi di denaro tra l’imputato e la persona offesa, dai quali emergeva che fosse quest’ultima a chiedere insistentemente denaro. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo la nuova prova carente dei presupposti di applicabilità dell’istituto e comunque priva di astratta idoneità a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo reiterativo e generico, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
In via preliminare la Corte ha richiamato la nozione di prove nuove elaborata dalle Sezioni Unite n. 624 del 26.09.2001, Pisano, comprensiva delle prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza sia imputabile a comportamento negligente o doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
Quanto all’idoneità delle nuove prove a legittimare l’apertura del giudizio ex art. 630 cod. proc. pen., la Corte ha ribadito che la valutazione preliminare non può essere confinata nell’astrazione processuale, ma deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. V n. 18064 del 25.03.2025; Sez. V n. 34515 del 18.06.2021, Fadda; Sez. I n. 34928 del 27.06.2012, Conti).
Nel caso concreto la Corte di appello ha ritenuto l’impianto probatorio posto a fondamento della condanna solido e puntuale, sorretto da un’accurata istruttoria articolatasi nei vari gradi di giudizio. Le dichiarazioni del testimone, non costituendo altro che una diversa interpretazione soggettiva dei fatti, non integrano la prova nuova e non forniscono elementi idonei a ribaltare l’accertamento della condotta, basato su una pluralità di fonti di prova, comprendenti non solo le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ma anche ulteriori deposizioni testimoniali e documentali che alle stesse hanno dato pieno riscontro. La motivazione dell’ordinanza impugnata, immune da illogicità, non si presta dunque ad alcuna censura, mentre il ricorso si confronta solo apparentemente con essa.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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