Danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio: procedibile d’ufficio, non a querela (Cass. pen. Sez. II n. 32908 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., quando ha ad oggetto cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, è procedibile d’ufficio. La procedibilità a querela della persona offesa è circoscritta, dal sesto comma della medesima disposizione come modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024, ai soli fatti commessi su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Ne consegue che la remissione di querela non può estinguere il reato e che il giudice, prima di dichiarare l’improcedibilità, deve verificare in fatto la natura del bene danneggiato.

Il Fatto

Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 09/04/2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato di danneggiamento a lui contestato estinto per intervenuta remissione di querela.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo la violazione di legge: nella rubrica imputativa era stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., con la conseguenza che il reato doveva ritenersi procedibile d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina positiva. L’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili le cose indicate nel n. 7 dell’art. 625 cod. pen.: tra esse figurano le cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, quelle sottoposte a sequestro o a pignoramento, quelle esposte alla pubblica fede e quelle destinate a pubblico servizio, pubblica utilità, difesa o reverenza.

Il sesto comma della stessa disposizione, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024, ha reso punibile a querela il fatto solo quando riguarda cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede. La modifica ha uniformato la procedibilità del furto e del danneggiamento. Ne deriva un doppio regime: a querela i fatti che colpiscono le sole cose esposte alla pubblica fede; d’ufficio quelli che colpiscono le altre cose ricomprese nel n. 7.

Sul piano della contestazione, la Corte richiama l’orientamento consolidato: non serve una formula sacramentale né l’indicazione della disposizione di legge, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” della circostanza, così da rispettare il principio di correlazione tra accusa e decisione e consentire l’esercizio del diritto di difesa (Sez. 5 n. 23609 del 2018; Sez. 1 n. 51260 del 2017; Sez. 2 n. 14651 del 2013).

Nel caso esaminato la rubrica contestava gli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen. per aver danneggiato la porta in vetro della sala di aspetto di una stazione ferroviaria. Il bene risultava quindi destinato a un pubblico servizio, come confermato dalla giurisprudenza richiamata in tema di servizio pubblico ferroviario (Sez. 5 n. 20338 del 2025; Sez. 5 n. 5266 del 2013).

Il Tribunale, invece, ha ritenuto sussistente una improcedibilità in realtà inesistente, limitandosi a prendere atto della remissione di querela senza alcun approfondimento sulla natura del bene. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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