Il danneggiamento con violenza assorbe le percosse (Cass. pen. Sez. II n. 36556 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all’art. 581 cod. pen., poiché le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica. In tema di impugnazioni, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di legge non dedotto con l’atto d’appello, quando sia prospettata con il ricorso una violazione emendabile che emerga dal capo di imputazione e dalla non contestata ricostruzione della vicenda, senza necessità di ulteriore accertamento in fatto.
Il Fatto
La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il fatto ascritto al capo a) della rubrica ai sensi degli artt. 635 e 612 cod. pen. e rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione per il danneggiamento ed euro quattrocento di multa per i reati di cui agli artt. 612 e 581 cod. pen.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte territoriale ritenuto assorbiti nel delitto di danneggiamento le condotte di minaccia e percosse, stante la contestualità dell’azione violenta. Con il secondo e il terzo motivo ha prospettato travisamento della prova, legittima difesa e il diniego delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità per particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte Suprema accoglie il primo motivo, rilevando che la Corte di appello non ha correttamente applicato il principio secondo cui il danneggiamento con violenza alla persona assorbe il reato di percosse. Le percosse, in quanto atti di violenza produttivi di sole sensazioni dolorifiche, costituiscono un elemento costitutivo del danneggiamento aggravato, operando come modalità della condotta tipica.
Sul piano processuale, la Corte ribadisce che la prospettazione difensiva è accoglibile pur in assenza di specifica devoluzione in appello. È rilevabile d’ufficio in cassazione il vizio di violazione di legge non dedotto con l’atto d’appello, ove la violazione sia emendabile ed emerga dal capo di imputazione e dalla non contestata ricostruzione della vicenda, senza necessità di ulteriore accertamento in fatto.
Il secondo e il terzo motivo sono invece dichiarati inammissibili. La Corte osserva che essi sono totalmente reiterativi dei motivi di appello e volti a introdurre una lettura alternativa della ricostruzione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Il vizio di motivazione è dedotto in modo generico, alternando contraddittorietà e manifesta illogicità, e il travisamento del fatto è prospettato senza evidenziarne la decisività.
È ribadito il principio secondo cui è preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura dei dati processuali. La Corte territoriale ha analizzato compiutamente le censure, considerando il portato delle dichiarazioni della persona offesa e i riscontri offerti dalle dichiarazioni dei testi intervenuti nell’immediatezza, che avevano constatato l’aggressività del ricorrente e soccorso la persona offesa.
Quanto alle asserite provocazione e legittima difesa, la Corte di appello ha escluso la proporzione necessaria a sostenere tale versione. Il ricorso, nel resto, è pertanto rigettato, con riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 635 cod. pen. e rideterminazione della pena.
Nota della Redazione
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