Ricorso inammissibile se riproduce pedissequamente i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33570 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. In tal caso i motivi, privi di confronto argomentato con la sentenza impugnata, sono da considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la funzione di critica motivata propria dell’impugnazione di legittimità. La valutazione circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. costituisce apprezzamento di merito, censurabile solo in presenza di motivazione manifestamente illogica. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è configurabile quando le modalità della condotta esprimano una carica offensiva non trascurabile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per una rapina perpetrata con il volto travisato e l’impugnazione di un coltello da cucina posto a minaccia della persona offesa. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19/11/2024, ha confermato la decisione, valorizzando da un lato l’efficacia del riconoscimento fotografico della vittima, confortato dalle riprese video, e dall’altro la non concedibilità delle invocate attenuanti.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la contestazione della valutazione del riconoscimento fotografico, la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo e il secondo motivo, rilevandone l’inammissibilità per difetto di specificità. Essi, infatti, si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dai giudici di merito. I motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e restano perciò non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata.

Con riferimento al primo motivo, la Corte osserva che la sentenza d’appello, a pagina 3, evidenzia come la calza da donna di color carne utilizzata nella rapina lasciasse comunque intravedere il volto dell’imputato alla persona offesa e come le riprese video avessero confermato l’efficacia del riconoscimento fotografico.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, a pagina 4, ricorda che per l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non si valuta soltanto il profitto conseguito, ma anche la condotta perpetrata. L’attenuante non è dunque configurabile nel caso concreto, avendo il ricorrente agito col volto travisato e impugnando un coltello per minacciare la vittima.

Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in sede di legittimità e manifestamente infondato in diritto, essendo la motivazione esente da evidenti illogicità. La sentenza d’appello precisa che le attenuanti non sono concedibili perché l’imputato non ha ammesso la propria responsabilità e, malgrado la giovane età, aveva già commesso un’altra rapina.

Il quarto motivo, sulla particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato e riproduttivo di censure già disattese in appello. I giudici di merito, facendo corretta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., hanno escluso l’esimente a fronte del particolare uso del coltello da cucina con cui è stata perpetrata la minaccia. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *