Qualificazione giuridica del fatto e custodia cautelare nel procedimento de libertate (Cass. pen. Sez. VI n. 34154 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame può procedere alla qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata, ma tale modifica produce effetti limitati al procedimento incidentale de libertate e non si estende al merito. L’eventuale errore materiale nel richiamo della norma non inficia il provvedimento quando la motivazione esamina diffusamente i fatti ed esclude la destinazione dello stupefacente all’uso personale. La più grave misura della custodia cautelare in carcere è consentita, ai sensi dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Le valutazioni sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità, salvo il controllo sulla manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di stupefacente a fini di cessione. Il giudice per le indagini preliminari aveva in precedenza rigettato la richiesta cautelare.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, contestando la lettura degli elementi indiziari e sostenendo l’inapplicabilità della misura più afflittiva in ragione della ritenuta ipotesi lieve. Ulteriore censura ha riguardato la carenza di motivazione sull’inadeguatezza di misure alternative.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione rigetta il ricorso perché proposto per motivi infondati. Il primo passaggio affronta il tema della qualificazione giuridica operata dal Tribunale. La Corte ricorda che la riqualificazione del fatto è consentita al giudice del riesame, ma dà luogo a una modifica con effetto limitato al procedimento incidentale de libertate, richiamando sul punto Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900.
Nel caso concreto, poiché il Tribunale non aveva disposto l’esecuzione della misura, la modifica non risulta univoca e appare piuttosto frutto di un errore materiale nel richiamo normativo, collocato dopo la diffusa disamina dei fatti diretta a escludere, al confronto con la tesi difensiva, la destinazione dello stupefacente all’uso personale o di gruppo. La Corte precisa inoltre che la misura più grave è consentita, ai sensi dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., anche per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, punito con la reclusione nel massimo pari a cinque anni.
Quanto alla destinazione a terzi della droga, le argomentazioni del Tribunale sono incensurabili perché fondate su elementi sintomatici convergenti: il quantitativo sequestrato, le caratteristiche dello stupefacente già frazionato in dosi e le modalità e circostanze del fatto. La Corte valorizza il controllo protratto della polizia giudiziaria, i contatti del ricorrente con persona dedita al consumo e la ritenuta recessività della tesi della scorta per uso comune, esclusa dalla anteriorità della detenzione rispetto al contatto e dall’incompatibilità dell’acquisto con le condizioni personali dell’indagato, privo di redditi.
Il giudizio sul pericolo di reiterazione e sull’adeguatezza della sola custodia carceraria è frutto di valutazioni non censurabili. Il Tribunale ha richiamato le recenti condanne per reati analoghi, il luogo eletto a spaccio e la commissione del fatto durante la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre a un precedente per evasione, circostanze che denotano proclività a delinquere e inosservanza delle prescrizioni. La Corte ribadisce i limiti del proprio sindacato, circoscritto alla manifesta illogicità della motivazione e all’omessa valutazione di circostanze favorevoli rilevanti, evenienze che nella specie non ricorrono. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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