Invasione di terreni permanente e decorrenza della prescrizione dalla prima condanna (Cass. pen. Sez. II n. 34677 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento del titolare del bene. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa l’occupazione, ossia dall’allontanamento dell’occupante o dalla sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione della condotta dà luogo a una nuova ipotesi di reato che non richiede il requisito dell’invasione. La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice configura nullità relativa, sanabile mediante la mera rinnovazione dell’atto e non incide sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, con la conseguenza che la prima pronuncia di condanna è idonea a determinare la consumazione del reato e la decorrenza del termine prescrizionale.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen.. Con unico motivo deduce la violazione di legge in riferimento all’art. 157 cod. pen., per la mancata declaratoria della prescrizione, sostenendo che il reato si è consumato alla data della prima sentenza di primo grado, poi annullata per difetto di sottoscrizione dell’estensore con rinvio al primo giudice, nuovamente pronunciatosi con successiva sentenza.
La questione centrale attiene alla individuazione del momento consumativo del reato permanente e alla incidenza della nullità della sentenza-documento sulla decorrenza del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Ribadisce che il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo e che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione, con l’allontanamento dell’occupante o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito integra una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. II n. 29657 del 27/03/2019, Pmt, Rv. 277019; Sez. II n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458).
Non può pertanto condividersi la valutazione della sentenza impugnata che, pur riconoscendo che il reato si è consumato con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che questa non fosse stata emessa il 27/2/2015 bensì il 16/3/2023. La prima sentenza di condanna è stata invece emessa proprio in data 27/2/2015, così determinando la consumazione del reato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice monocratico comporta la nullità relativa del provvedimento per violazione dell’art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., sanabile con la mera rinnovazione dell’atto viziato attraverso una nuova redazione del medesimo (Sez. V n. 28650 del 14/04/2016, Rv. 267375).
Le Sezioni Unite hanno escluso che la mancata sottoscrizione comporti una mera irregolarità rimediabile con la correzione dell’errore materiale, ovvero una nullità riguardante l’intero giudizio con necessità di rinnovazione, o l’inesistenza della sentenza. Essa configura invece nullità relativa che non incide sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comportando l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice già pronunciatosi per una nuova redazione (Sez. U n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671).
La pronuncia di condanna, con lettura del dispositivo in data 27/2/2015, non era pertanto inesistente né priva di effetti penali, primo tra tutti la consumazione del reato. Tali effetti non possono ritenersi vanificati dalla scelta del Tribunale di procedere alla costituzione delle parti e alla discussione anziché alla mera redazione della sentenza-documento. Il termine di prescrizione di sei anni, posto dall’art. 157 cod. pen., decorreva quindi dal 27/2/2015 e, in difetto di cause di sospensione, era ampiamente decorso. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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