Prescrizione omicidio colposo stradale, termine raddoppiato (Cass. pen. Sez. IV n. 34691 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. e della modifica dell’art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il termine di prescrizione è quello ordinario di quattordici anni, con termine massimo di diciassette anni e sei mesi. Il giudice che dichiari l’estinzione del reato per prescrizione senza applicare il raddoppio del termine viola l’art. 157, comma 6, cod. pen.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Velletri, all’esito del dibattimento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato.

Il ricorso prospetta un unico motivo: la violazione di legge penale, perché il Tribunale ha ritenuto scaduto il termine prescrizionale settennale, mentre il termine andava raddoppiato ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen., come introdotto dalla legge n. 251 del 2005.

La Motivazione della Corte

La Sez. IV accoglie il ricorso. Il Collegio rileva che si procede per un omicidio colposo commesso nel 2015 con violazione dell’art. 191 cod. strada e che il giudice di merito ha dichiarato l’estinzione del reato, su accordo delle parti, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., incorrendo in un’evidente violazione dell’art. 157 cod. pen.

Il passaggio centrale dell’argomentazione è di ordine temporale. Il fatto è stato commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell’art. 589, secondo comma, cod. pen. operata dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008. Da ciò consegue che il reato è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi.

La Corte richiama, a sostegno, il precedente della Sez. IV n. 32456 del 06.07.2022, Riccardi, Rv. 283488, che conferma l’applicabilità del raddoppio del termine prescrizionale all’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Ne deriva che il termine prescrizionale non era ancora decorso. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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