Sequestro di patente diversa da quella delegata: obbligo di motivazione del GIP (Cass. pen. Sez. V n. 34985 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di patente di guida, il giudice investito dell’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. deve accertare se la discrasia tra la sigla alfanumerica indicata nel decreto del Pubblico Ministero e quella del documento effettivamente sequestrato costituisca mero errore materiale, che non incide sull’identificazione dell’oggetto delegato, ovvero riguardi un bene diverso da quello contemplato nel provvedimento. Solo in questa seconda ipotesi ricorre un sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria, soggetto a convalida del Pubblico Ministero, la cui mancanza incide su validità ed efficacia del vincolo. L’omessa motivazione sul punto integra violazione dell’art. 125, comma 2, cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente era indagato per falsità ideologica in atto pubblico ex artt. 48 e 480 cod. pen. e per uso di mezzi fraudolenti nello svolgimento dell’esame teorico di guida. Nell’ambito di una perquisizione delegata dal Pubblico Ministero, finalizzata al sequestro della patente ritenuta indebitamente conseguita, la polizia giudiziaria eseguiva il sequestro su un documento recante una sigla diversa da quella indicata nel decreto, precisando trattarsi di un errore materiale.

Il Pubblico Ministero rigettava l’istanza di restituzione. Il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, dapprima con decreto e poi con una successiva ordinanza, respingeva l’opposizione, ritenendo immutata la necessità del sequestro probatorio. Contro tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione sull’attività d’iniziativa non convalidata e l’assenza di esigenze probatorie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo della discrasia tra la sigla indicata nel decreto di perquisizione e quella della patente effettivamente sequestrata. La questione giuridica non attiene alla fondatezza dell’accusa, ma alla corretta individuazione del bene oggetto del vincolo e alla verifica della legittimità dell’attività eseguita.

Il Collegio osserva che è necessario accertare se l’incongruenza sia frutto di mero errore materiale, che non inciderebbe sull’identificazione dell’oggetto il cui sequestro era stato delegato dal Pubblico Ministero, ovvero se si sia proceduto al sequestro di un bene esistente diverso da quello contemplato nel provvedimento, cioè un’altra patente del ricorrente.

Tale verifica non risulta adeguatamente compiuta dal G.I.P., che si è limitato a ribadire la necessità del sequestro probatorio e la possibile confisca in caso di condanna, senza chiarire se il documento oggetto testuale del decreto esistesse o meno e se si sia trattato di un unico documento, indicato con un numero errato, oppure di una pluralità di documenti.

Nel secondo caso, osserva la Corte, si dovrebbe effettivamente parlare di sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, poiché caduto su un bene diverso da quello oggetto della delega del Pubblico Ministero. Da qui la conclusione: l’omessa motivazione sul punto integra il vizio denunciato e impone l’annullamento con rinvio, perché il giudice del rinvio valuti la corrispondenza tra il bene oggetto del decreto e quello sottoposto a sequestro e, in caso negativo, le conseguenze su validità ed efficacia del vincolo in difetto di convalida.

Il secondo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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