Bancarotta documentale del nuovo amministratore e dolo specifico (Cass. pen. Sez. V n. 35401 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’obbligo di regolare tenuta della contabilità grava personalmente sull’amministratore, ai sensi degli artt. 2214 e 2475 cod. civ., e non può essere trasferito sul curatore fallimentare. Il nuovo amministratore deve verificare l’effettiva e corretta tenuta delle scritture da parte del predecessore, ricostruire la documentazione mancante e regolarizzare quella erronea, lacunosa o falsa. Tuttavia, quando non siano state contestate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta assoluzione in proposito, la prova del dolo specifico non può desumersi dalla sola presunzione che l’omessa tenuta sia funzionale all’occultamento di atti deprivativi del patrimonio sociale. Occorre una motivazione particolarmente rigorosa, che indaghi gli indici concreti di fraudolenza e la consapevolezza dell’agente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la penale responsabilità di due amministratori succedutisi nella gestione della medesima società poi fallita, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942, consistito nella mancata consegna delle scritture contabili. Nei confronti del primo era stata altresì confermata la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216, comma 1, n. 1.

Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto l’insufficienza probatoria sulle distrazioni, la contraddittorietà sul dolo specifico e la carenza di prova della qualifica di amministratore di fatto. Il secondo ha censurato la mancanza dell’elemento soggettivo, chiedendo in subordine la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda un principio radicato: in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, essendo l’imprenditore responsabile della conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e gravando su di lui un obbligo di verità penalmente sanzionato. L’atto di ricorso, osserva la Corte, elude la circostanza decisiva della totale assenza di documentazione contabile per gli anni considerati. Correttamente la Corte territoriale ha attribuito all’imputato il vuoto probatorio derivante dalla carenza documentale, non ricorrendo alle presunzioni tributarie, inconferenti. Analogamente per le somme incassate per fatture non annotate e per il prezzo della cessione di un immobile, portato da cambiali di ignota sorte: anche la mancata riscossione di un credito integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato.

Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ribadisce che l’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare prevede due fattispecie alternative: la sottrazione o distruzione dei libri, che richiede il dolo specifico, e la tenuta della contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, che richiede il dolo generico e presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati.

Sull’amministratore cessato, prosegue la Corte, permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell’eventuale occultamento o della mancata rimessa al momento delle consegne, ed è suo onere dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture al nuovo amministratore. Nel caso del primo ricorrente, la carenza documentale riguarda proprio il periodo della sua gestione.

Quanto al secondo ricorrente, il suo ricorso è fondato per quanto di ragione. Il nuovo amministratore ha l’obbligo di verificare la contabilità del predecessore e di ricostruire la documentazione mancante. Ma poiché era intervenuta assoluzione sui fatti distrattivi, occorreva una motivazione rigorosa sul dolo specifico, non potendosi presumere che l’omessa tenuta fosse funzionale all’occultamento di atti deprivativi. Manca in sentenza ogni concreto indicatore della consapevolezza delle operazioni spoliative del precedente periodo e della volontà di contribuire a dissimularne i contorni in pregiudizio dei creditori.

La Corte pertanto annulla la sentenza in relazione a quest’ultimo, con rinvio per nuovo giudizio, perché il giudice verifichi il dolo specifico ovvero valuti la meno grave figura di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 r.d. n. 267/1942, reato di pericolo presunto e di pura condotta, punibile a titolo di dolo o colpa. Rigetta il ricorso del primo, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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