Inammissibile il ricorso che reitera censure sul diniego della speciale tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 35518 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, reitera le censure già formulate con l’atto di impugnazione in primo grado e sollecita una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti probatorie è inammissibile, perché prospetta un sindacato estraneo al giudizio di legittimità in assenza di specifici travisamenti di emergenze processuali. Il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. è congruamente motivato quando il valore economico dell’oggetto del tentativo di sottrazione è ritenuto non irrisorio. Nei reati contro il patrimonio l’attenuante è applicabile anche al delitto tentato, ma solo se dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico si desuma con certezza che il danno sarebbe stato di rilevanza minima.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 21.01.2025, conferma la pronuncia del Tribunale di Milano del 10.06.2024, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 7 e 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

L’imputato ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 606 lett. b) cod. proc. pen., e comunque manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censura il diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, assumendo un apparato motivazionale disancorato dai criteri di proporzionalità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, osserva, non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, ma di fatto reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. La censura prefigura inoltre una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Sul merito dell’attenuante, la Corte rileva che il giudice di appello ha adeguatamente motivato il diniego sulla base del considerevole valore dell’oggetto del tentativo di sottrazione. Il valore economico del bene che il ricorrente intendeva sottrarre è stato ritenuto tutt’altro che irrisorio. Il danno derivante da reato, per rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena, deve essere lievissimo; la Corte richiama sul punto Sez. II n. 5049 del 22.12.2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615, Sez. IV n. 6635 del 19.01.2017, Sicu, Rv. 269241 e Sez. IV n. 8530 del 13.02.2015, Chiefari, Rv. 262450.

La Corte richiama poi il principio radicato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima, citando Cass. Sez. Un. n. 28243 del 28.03.2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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