Inammissibili in Cassazione le questioni non dedotte con i motivi di appello (Cass. pen. Sez. III n. 37508 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sono deducibili con il ricorso per cassazione le questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello. La censura che investa un punto della decisione non devoluto al giudice di gravame è inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché su quel punto si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, essendo stato esso intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Il giudice di legittimità non può pronunciarsi su una questione che il ricorrente ha omesso di prospettare nel gravame.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16.12.2024, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, convertito con legge n. 48/2017. L’imputato era stato ritenuto responsabile per aver contravvenuto agli obblighi del provvedimento di inibizione adottato dal questore prima della scadenza del relativo periodo.
Avverso la decisione di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge per assenza dei presupposti del divieto di accesso, contestando il richiamo ai soli precedenti provvedimenti amministrativi, la mancata convalida del provvedimento del questore e la disciplina richiamata dall’art. 6 della legge n. 401/1989.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che le censure prospettate in sede di legittimità non erano state dedotte con i motivi di appello. Il gravame aveva riguardato esclusivamente il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., l’inoffensività in concreto ai sensi dell’art. 49 cod. pen. e, con il secondo motivo, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le questioni sottoposte al giudice di legittimità risultavano dunque del tutto nuove rispetto al thema devoluto al giudice di secondo grado. Da qui l’inammissibilità delle censure, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame. Il fondamento della regola è la necessità di evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
A sostegno dell’orientamento sono state richiamate le pronunce Sez. 2 n. 19194 del 06/05/2025, Sez. 4 n. 19005 del 27/03/2025, entrambe non massimate, e Sez. 2 n. 29707 del 08/03/2017. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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