Inammissibile il ricorso se la nullità processuale non è dedotta immediatamente (Cass. pen. Sez. VII n. 38848 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità generale a regime intermedio di cui all’art. 108 cod. proc. pen., per omesso differimento del procedimento penale a fronte del mutamento del difensore, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine. Il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti probatorie né sindacare la motivazione quando questa sia sorretta da considerazioni razionali e la difesa contrapponga solo differenti apprezzamenti di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente fondato sulla mancanza di elementi positivamente apprezzabili e sulla presenza di precedenti penali, anche specifici e successivi ai fatti di giudizio, sintomatici di una personalità refrattaria al rispetto delle regole.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 31 marzo 2025, aveva confermato la decisione resa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso, al fine di evadere l’imposta sui redditi, di presentare la relativa dichiarazione.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Il primo censurava l’omesso differimento del procedimento richiesto ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen. all’udienza del 31 marzo 2025 dal nuovo difensore, nominato il 17 febbraio 2025, che aveva ricevuto copia degli atti dal precedente difensore solo tre giorni prima dell’udienza. Il secondo e il terzo motivo contestavano la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Il quarto motivo lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i motivi. Quanto al primo, la Suprema Corte ha rilevato che la censura è manifestamente infondata, trattandosi di violazione di norma processuale tardivamente dedotta e smentita dagli atti. L’eccezione non era stata sollevata immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine, come richiesto dal costante insegnamento della Corte, vertendosi in tema di nullità generale a regime intermedio, non deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Il Collegio ha richiamato, sul punto, il precedente Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, Occhiuzzi, Rv. 288020. Dal verbale di udienza del 31 marzo 2025 era inoltre emerso che il difensore ricorrente era stato nominato il 17 febbraio 2025, dunque più di un mese prima, e non certamente nella immediatezza dell’udienza di appello.

Quanto al secondo e al terzo motivo, trattati congiuntamente perché connessi, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati. Le censure erano non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scandite da specifica critica, e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, senza pertinente individuazione di specifici travisamenti.

La sentenza impugnata aveva adeguatamente ricostruito la vicenda, disattendendo senza vizi logici l’assunto difensivo dell’assenza di documentazione relativa a un formale rapporto di lavoro dipendente. La Corte territoriale aveva sottolineato come, sebbene l’imputato figurasse socio della cooperativa, costui agisse nella sostanza come dipendente di fatto, confluendo il ricavato sui suoi conti mediante bonifici privi di causali o documentazione di supporto. Da ciò il giudice di merito aveva non irragionevolmente desunto l’esistenza di un rapporto lavorativo di fatto non documentato, comprovante il dolo di evasione.

Anche il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già trattato nella sentenza impugnata. La Corte di appello aveva ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivamente apprezzabili e i diversi precedenti penali, commessi anche successivamente ai fatti oggetto di giudizio, tra cui uno specifico relativo alla violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, accertato il 28 maggio 2018, sintomatico di una condotta sistematicamente violativa degli obblighi fiscali.

Rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata è risultata pertanto sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa aveva contrapposto differenti apprezzamenti di merito, esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Alla declaratoria di inammissibilità è conseguito, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, con aumento oltre il massimo ai sensi dell’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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