Termine a difesa per nomina tardiva e ruolo di promotore nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. IV n. 39831 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non attribuisce all’imputato il diritto al rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva del difensore, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo. La mancata concessione del termine, attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine. L’eccezione proposta per la prima volta solo in sede di gravame è tardiva. La valutazione sulla veste di capo promotore del sodalizio costituisce accertamento in punto di fatto, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, con il ruolo di promotore e organizzatore, per numerosi episodi di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché per autoriciclaggio.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto l’inosservanza dell’art. 108 cod. proc. pen. e la conseguente nullità, ritualmente eccepita, del diniego del termine a difesa: l’imputato, all’epoca latitante, aveva appreso della fissazione dell’udienza preliminare solo pochi giorni prima della sua celebrazione e il difensore di fiducia, nominato due giorni prima dell’udienza, era stato costretto a formulare istanza di giudizio abbreviato. Con il secondo ha contestato la veste di capo promotore, sostenendo di essere stato mero gregario di un sodalizio in realtà guidato da altri.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che le ragioni addotte a sostegno della richiesta dei termini a difesa, riconducibili a un’ipotesi di nomina tardiva, non rientrano nei casi previsti dall’art. 108 cod. proc. pen., non vertendosi in ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa.
La Corte territoriale aveva correttamente ricostruito la vicenda: l’atto di nomina del difensore di fiducia, datato dieci giorni prima dell’udienza preliminare ma depositato solo successivamente, conteneva già tutti i riferimenti processuali e la dichiarazione dell’imputato di aver ricevuto separatamente le informazioni di rito; l’imputato, latitante, era assistito da difensore d’ufficio fino alla nomina fiduciaria e si era scientemente sottratto alla cattura, sicché non poteva dolersi di non aver conosciuto tempestivamente gli sviluppi processuali.
La Corte richiama il principio secondo cui il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. non determina il diritto al rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare nomine e revoche in un sistema di controllo dei tempi processuali (Sez. IV n. 4928 del 27.10.2022, dep. 2023, Rv. 284094).
I giudici aggiungono che la sentenza impugnata ha correttamente rilevato la tardività dell’eccezione di nullità, proposta per la prima volta solo in sede di gravame. La mancata concessione del termine, attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, integra una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine (Sez. I n. 16487 del 23.01.2025, Rv. 288020).
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che la valutazione sulla veste di capo promotore è accertamento in punto di fatto e la motivazione non si appalesa manifestamente illogica. La sentenza di appello valorizza le conversazioni captate, l’assenza di un ruolo operativo-esecutivo alle dipendenze di figure sovraordinate, il riconoscimento dell’imputato come capo da parte di altri associati, la trattazione di ingenti importazioni di stupefacenti e la sovrintendenza all’attività di riciclaggio, elementi incompatibili con un ruolo meramente gregario.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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