Furto con destrezza e diniego della non punibilità: onere di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 39895 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato, la circostanza della destrezza ricorre quando l’agente adotti un accorgimento ulteriore rispetto alla mera distrazione del possessore, impiegando rapidità, abilità e astuzia. L’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. è configurabile, se la persona offesa non accetti, solo quando l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale ex artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della vittima. Il giudizio di tenuità ai fini dell’art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fatto, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. Il diniego di pene sostitutive ex art. 58 legge n. 689/1981 resta discrezionale e, se congruo e non contraddittorio, non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 giugno 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria a carico di due imputati per furto aggravato e tentativo di indebito prelievo di denaro. Gli imputati avevano sottratto il portafoglio di una persona offesa, prelevandolo dal borsello, e avevano poi tentato di utilizzare le carte bancomat in esso contenute.

Avverso la pronuncia di appello i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell’aggravante della destrezza, all’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, ritenendoli manifestamente infondati. Sul primo, il Collegio ha osservato che la Corte di merito aveva valorizzato la particolare rapidità dell’azione e l’adozione di un accorgimento ulteriore rispetto alla semplice distrazione del possessore, integrando così gli estremi della destrezza, in linea con Sezioni Unite n. 34090 del 27.04.2017.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’attenuante del risarcimento è ravvisabile, in caso di mancata accettazione della persona offesa, solo se l’imputato abbia proceduto mediante offerta reale, depositando la somma e lasciandola a disposizione della vittima, sì da consentirle di valutare l’idoneità del ristoro e al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità a effettiva resipiscenza. Nella fattispecie l’offerta era stata effettuata a mezzo di assegno circolare, poi rifiutato, senza deposito: donde l’esclusione dell’attenuante, conforme a Sez. I n. 16493 del 23.02.2024 e Sez. II n. 56380 del 07.11.2017.

Quanto all’art. 131 bis cod. pen., la Corte ha confermato il diniego della causa di esclusione della punibilità, fondato sulla non tenuità dell’offesa desunta dalle concrete modalità della condotta: i ricorrenti, subito dopo essersi impossessati del portafoglio, avevano tentato prelievi con le carte sottratte, ingenerando forte timore in una persona offesa particolarmente fragile. Il giudizio sulla tenuità, ha ricordato il Collegio, esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fatto, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016).

Infine, sul diniego della pena sostitutiva, la Corte ha rilevato che la motivazione attiene all’esercizio di un potere discrezionale ex art. 58 legge n. 689/1981 e, poiché congrua, non manifestamente illogica né contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. Il d.lgs. n. 150/2022 ha ampliato l’ambito delle sanzioni sostitutive, ma il giudice deve comunque tener conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen.; la richiesta può essere respinta anche in base ai soli precedenti penali, purché la valutazione, puntualmente motivata, riveli elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni (Sez. V n. 24093 del 13.05.2025; Sez. II n. 45859 del 22.10.2024). Da qui la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *