Parti civili e accertamento dell’illecito aquiliano nel processo penale (Cass. pen. Sez. II n. 40432 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, il giudice penale non è chiamato a verificare l’integrazione della fattispecie penale tipica, ma deve accertare se sussista la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ., secondo il criterio del più probabile che non. Tale verifica impone l’esame del fatto, del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, che può essere costituito non solo dal dolo ma anche dalla colpa. Ne consegue che l’accertamento del giudice di merito, se congruamente motivato e fondato su una doppia conforme, resiste al sindacato di legittimità, restando preclusa in cassazione la rilettura del compendio probatorio.
Il Fatto
Le parti civili ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha respinto il gravame proposto per i soli interessi civili, confermando l’assoluzione degli imputati dal reato di truffa aggravata perché il fatto non sussiste. Le condotte contestate riguardavano funzionari di un istituto di credito che, secondo l’accusa, avrebbero indotto alcuni soci di una società a contrarre un finanziamento subordinato all’acquisto di azioni della banca, rappresentando la solidità dell’istituto e la convenienza dell’operazione.
La questione approda in Cassazione sul presupposto che il giudice dell’impugnazione, investito della sola domanda risarcitoria, avrebbe dovuto valutare la responsabilità aquiliana con il canone civilistico, senza limitarsi alla verifica della fattispecie penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale: il disposto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 150/2022, non è applicabile al caso concreto. Richiamando Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, la Corte osserva che la norma opera solo per le impugnazioni proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30 dicembre 2022, mentre nel caso di specie essa è anteriore a tale data.
Nel merito il Collegio concorda con il principio enunciato dalla Corte costituzionale n. 182 del 2021: il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, deve accertare la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano e non quella penale tipica. Tale accertamento richiede la verifica del fatto, del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, che può assumere anche la forma della colpa.
La Corte ritiene però che tale verifica sia stata in concreto svolta in modo conforme ai principi richiamati. Le sentenze di merito, integrate in un unico corpo motivazionale per effetto del richiamo reciproco, costituiscono una doppia conforme. Il Tribunale ha evidenziato la totale inconsapevolezza degli imputati circa la crisi dell’istituto, desunta dai dati interni, dai comunicati stampa e dal positivo superamento delle verifiche di vigilanza; ha rilevato che gli stessi dipendenti avevano acquistato azioni e che il valore dei titoli si ridusse sensibilmente solo in epoca successiva. La Corte di appello ha aggiunto che nessun dipendente percepiva remunerazioni legate al collocamento e che i titoli non quotati erano comunque assistiti da un impegno di riacquisto.
Su queste basi il Collegio esclude che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria e che emerga un travisamento degli elementi probatori. La ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti resta sul piano ipotetico. In tema di vizi della motivazione, ricorda la Corte richiamando Sez. VI n. 13809 del 17/03/2015 e Sez. I n. 13528 dell’11/11/1998, il controllo di legittimità non mira a stabilire la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo la compatibilità della giustificazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. I ricorsi, che sollecitano un nuovo giudizio di merito, sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.