Patteggiamento in appello e inammissibilità delle censure sulla pena accessoria (Cass. pen. Sez. 5 n. 10262 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento in appello pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è soggetta a controllo di legalità della pena da parte del giudice di legittimità. Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza è inammissibile quando le censure attengano alla congruità della pena concordata, non essendo consentito al giudice di merito di procedere a una commisurazione autonoma della pena. L’accordo intervenuto tra le parti sulla pena principale, al quale si conforma la durata delle pene accessorie, rende inammissibili le doglianze sulla mancata rideterminazione di queste ultime, qualora risultino rapportate alla pena principale e contenute nei limiti di legge.
Il Fatto
Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva applicato all’imputato la pena concordata con il Procuratore generale nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con rideterminazione nella stessa misura delle pene accessorie fallimentari.
Avverso tale sentenza, l’imputato ricorreva per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi: la mancata verifica di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la mancata commisurazione della pena nel minimo edittale ai sensi degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., e la mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando la disciplina di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 62, legge n. 103/2017 e successivamente modificata. In tema di patteggiamento in appello, la verifica demandata al giudice di legittimità non può estendersi alla congruità della pena concordata tra le parti, trattandosi di un accordo che vincola il giudice, salvo il controllo sulla correttezza giuridica della qualificazione e sulla sussistenza dei presupposti applicativi.
Con specifico riferimento alla doglianza sulla durata delle pene accessorie, la Corte ha osservato come le stesse risultassero rapportate alla pena principale e, comunque, contenute nei limiti di legge. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, emergeva che l’accordo era stato raggiunto sulla proposta avanzata dal difensore relativamente alla misura della pena detentiva, alla quale si era conformata la durata delle pene accessorie per la medesima durata.
La rilevata inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura, come stabilito dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
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Nota della Redazione
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