Violazione sigilli configurabile a titolo di dolo eventuale (Cass. pen. Sez. III n. 34139 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione dei sigilli, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico: è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o per provvedimento dell’autorità, senza che sia necessario il fine specifico di recare vulnus alla conservazione della cosa sequestrata. Il medesimo elemento psicologico è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l’eventuale buona fede dell’agente, cui incombe l’obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il difensore o l’autorità procedente. La prova del dolo deve essere fornita dall’accusa e non può desumersi dalla negligenza del custode; spetta però a quest’ultimo allegare gli elementi che gli hanno impedito di attivarsi. Il diniego del beneficio della non menzione della condanna è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ma questi deve indicare le ragioni della mancata concessione sulla base dei parametri dell’art. 133 cod. pen., tanto più quando abbia concesso la sospensione condizionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica a carico di un imputato per il reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., con pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa, oltre spese processuali. Le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alla contestata aggravante.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: violazione di legge sull’elemento soggettivo, vizio di motivazione sul dolo e sulla ricostruzione del procedimento amministrativo, omessa o apparente motivazione sui motivi di appello, infine errata applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego del beneficio della non menzione. La questione centrale riguardava la configurabilità del dolo in presenza di un titolo edilizio asseritamente formatosi per silenzio assenso e della ritenuta tardività del provvedimento inibitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sull’elemento soggettivo del reato, ritenuto dai giudici di merito in doppia conforme. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di violazione dei sigilli, il dolo generico è sufficiente e può assumere la forma del dolo eventuale, restando irrilevante la buona fede dell’agente. Ha inoltre ribadito che la prova del dolo grava sull’accusa e non può desumersi dalla negligenza del custode, cui spetta però allegare gli elementi che gli hanno impedito di attivarsi ove risulti accertato che, conoscendo l’effrazione, abbia omesso di avvertire l’autorità.
Nel caso concreto, la sentenza di appello ha ritenuto configurabile il dolo, rilevando la sussistenza del sequestro sull’immobile e la prosecuzione illecita dei lavori da parte dell’imputato, custode giudiziario, in violazione dei sigilli. La Corte ha giudicato la motivazione congrua, logica e legittima, nonché saldata in modo coerente con le fonti di prova. Le argomentazioni difensive sulla legittimità dell’agire e sulla tardività del provvedimento inibitorio sono state valutate come inconferenti rispetto al tema del dolo.
I primi tre motivi sono stati quindi dichiarati inammissibili, perché impingenti in questioni di fatto e manifestamente infondati, nonché estrinsecamente generici per la reiterazione di doglianze già risolte in appello. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata giudicata inammissibile, rientrando la graduazione della pena nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen..
La Corte ha invece accolto il motivo relativo al diniego della non menzione della condanna, rilevando che la motivazione della Corte territoriale non si è fatta carico della valutazione dei parametri della personalità del reo e della concretezza del fatto, omettendo di esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza è stata pertanto annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Nota della Redazione
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