Inesistenza giuridica della sentenza emessa nei confronti di imputato deceduto (Cass. pen. Sez. IV n. 40818 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta prima della deliberazione della sentenza, determina la dissoluzione del rapporto processuale e rende giuridicamente inesistente la decisione successivamente adottata. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale integra la mancanza di un presupposto essenziale del processo, con conseguente obbligo per il giudice di accertare lo stato in vita dell’imputato quale condizione di procedibilità. L’inesistenza giuridica della sentenza non può essere rilevata dal giudice dell’esecuzione, ma va dichiarata dallo stesso giudice che l’ha deliberata, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 settembre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine a una contravvenzione e rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., in relazione a un incidente stradale mortale. Avverso tale pronuncia l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione.
Con sentenza del 5 marzo 2020 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso. Successivamente il Procuratore Generale comunicava il decesso dell’imputato, avvenuto in data antecedente alla pronuncia della Corte di legittimità. La Corte di Appello di Roma attivava quindi il procedimento per la correzione della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la morte dell’imputato, intervenuta prima della deliberazione della sentenza, si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale. Ne deriva l’obbligo del giudice di accertare lo stato in vita dell’imputato quale condizione di procedibilità. Poiché tale controllo non può essere costante, la tardiva conoscenza dell’evento morte verificatosi nel corso del processo può essere considerata errore di fatto, paragonabile all’errore materiale che determina l’inesistenza giuridica della decisione.
Il collegio richiama il principio secondo cui la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell’imputato rende inesistente la successiva sentenza, invocando a sostegno Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006 e Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003. Da tali precedenti si trae la conseguenza che l’inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell’esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza.
Nel caso concreto, dal certificato di morte in atti risulta confermato l’avvenuto decesso dell’imputato prima che la sentenza fosse deliberata. Ne consegue la dichiarazione di inesistenza giuridica della sentenza di questa Corte in data 5 marzo 2020.
Per l’effetto, la Corte esamina il ricorso originariamente proposto e annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma e quella del Tribunale di Tivoli, per essere il reato estinto per morte dell’imputato. Il percorso argomentativo conferma che il vizio colpisce la stessa esistenza giuridica della decisione, con conseguente necessità di riesaminare il merito dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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