Responsabilità contabile dell’autista per missioni false e ordini illegittimi (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 5 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che esegue un ordine palesemente illegittimo del superiore, senza esercitare il diritto-dovere di rimostranza, risponde a titolo di dolo del danno erariale cagionato all’amministrazione. Il dovere di obbedienza gerarchica non è incondizionato e incontra il limite dell’obiezione motivata all’ordine illegittimo, salvo che l’esecuzione configuri reato. La sentenza penale irrevocabile di condanna ex art. 651 cod. proc. pen. fa stato nel giudizio contabile quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuzione, restando al giudice contabile la verifica del nesso causale e del pregiudizio. Il danno all’immagine da assenteismo fraudolento ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 non si configura quando la condotta fraudolenta è diretta alla truffa e non a occultare l’assenza dal posto di lavoro. La confisca penale del profitto non ha natura risarcitoria e non può compensare il danno erariale.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un assistente capo della Polizia di Stato, addetto al Compartimento Polfer Liguria come autista di veicoli di servizio a disposizione del Dirigente. Gli contestava di aver attestato falsamente missioni fuori sede e ore di straordinario non svolte, dal 2014 al 2019, inducendo in errore gli uffici preposti all’erogazione del trattamento economico.
La Procura chiedeva la condanna al pagamento di €. 27.325,79, di cui €. 9.325,79 per danno patrimoniale da indebiti emolumenti ed €. 18.000,00 per danno all’immagine, in favore del Ministero dell’Interno. Il convenuto contestava la legittimità degli importi, eccepiva l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici e negava i presupposti del danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto gli effetti della sopravvenienza del giudicato penale rispetto all’esercizio dell’azione. La sentenza della Corte di Appello di Genova aveva accertato la truffa, il peculato d’uso e la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Per l’art. 651 cod. proc. pen. tale pronuncia fa stato quanto al fatto e alla sua illiceità, non essendo consentita nel giudizio contabile una diversa ricostruzione fattuale.
Quanto al danno patrimoniale, la Corte ritiene comunque dimostrata la condotta illecita dalle indagini e dalle dichiarazioni confessorie del convenuto e del correo. Il convenuto ha ammesso di aver indicato destinazioni false e dilatato gli orari per massimizzare gli emolumenti. Il Collegio ritiene però di ridurre l’addebito, prendendo a base il consuntivo della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. penale, che aveva stralciato gli episodi a valore zero e le reali esigenze di servizio: il danno patrimoniale resta quantificato in €. 9.079,16.
Sull’eccezione di inutilizzabilità dei tabulati, il Collegio condivide la soluzione del giudice penale fondata sul principio del tempus regit actum, rilevando che le risultanze dei tabulati hanno rilievo residuale rispetto alle confessioni. Respinta anche la tesi difensiva dell’autista quale mero esecutore materiale: il diritto-dovere di rimostranza, già previsto dall’art. 17 d.P.R. n. 3/1957 e oggi dalla contrattazione collettiva, imponeva al dipendente di opporsi all’ordine palesemente illecito. Il convenuto ha violato sistematicamente i propri doveri per un lungo periodo.
La Corte esclude poi che la confisca penale del profitto possa ridurre il danno erariale: la confisca ha natura sanzionatoria e non risarcitoria, non operando a favore dell’amministrazione danneggiata. Sul danno all’immagine, dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa, il Collegio ritiene ammissibile la domanda per assenteismo fraudolento, che prescinde dalla pregiudiziale penale. Nel merito, tuttavia, la domanda è rigettata: la condotta del convenuto era finalizzata alla truffa per lucrare provvidenze illecite, non a dimostrare falsamente la presenza sul luogo di lavoro. Non risulta integrato il reato di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, mancando la condotta assenteistica e il relativo dolo.
La Corte condanna quindi il convenuto al pagamento di €. 9.079,16, oltre interessi legali, rigettando la domanda per il resto.
Nota della Redazione
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