Responsabilità erariale del medico: prova della colpa grave e giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 57 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile l’efficacia vincolante della sentenza penale di condanna, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., è circoscritta all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua attribuzione all’imputato. Essa non si estende alla qualificazione giuridica del fatto, alla causalità giuridica del danno erariale né all’elemento soggettivo, la cui verifica resta affidata al giudice contabile. Spetta all’Organo Requirente l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, compresa la colpa grave, non potendosi ritenere assolto tale onere per il solo richiamo delle risultanze del processo penale. La consulenza tecnica d’ufficio incompleta o contraddittoria non trasferisce sul convenuto il peso della prova, né sana la lacuna probatoria dell’attore.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio due dirigenti medici del pronto soccorso, chiedendo la condanna al pagamento in favore dell’Azienda sanitaria della somma liquidata in sede stragiudiziale agli eredi di un paziente deceduto per dissecazione aortica non tempestivamente diagnosticata.
I medici erano stati condannati in sede penale per omicidio colposo in cooperazione, con sentenza divenuta irrevocabile dopo il vaglio di legittimità. La Procura erariale ha fondato la domanda sulle risultanze di quel giudizio, sostenendo che l’omessa disposizione di ulteriori accertamenti diagnostici, una volta esclusa l’origine cardiaca del dolore toracico, integrasse la colpa grave. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, l’inammissibilità della domanda in applicazione della disciplina sulla responsabilità sanitaria, l’assenza di colpa grave e, in subordine, la riduzione della quota di responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 651 cod. proc. pen. e ne delimita l’ambito: il vincolo riguarda il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, comprensivo di condotta, evento, nesso di causalità materiale e circostanze di tempo, luogo e modo. Resta invece estranea al giudicato penale ogni valutazione sulla causalità giuridica del danno erariale e sull’elemento psicologico rilevante in sede contabile. Gli atti e le prove del processo penale sono utilizzabili come argomento di prova, ma richiedono una valutazione autonoma.
Su questa base la Corte esamina l’onere probatorio della Procura. L’Organo Requirente non può limitarsi a selezionare gli elementi indiziari favorevoli alla propria tesi, trascurando gli argomenti contrari senza motivarne l’esclusione. Le perizie del processo penale risultano in contrasto sulla lettura dell’esame radiografico e sull’effettiva percezione del dolore da parte del paziente. Da qui la lacuna probatoria sulla gravità della colpa.
La prima consulenza disposta in questa sede è giudicata apodittica, non motivata nelle conclusioni e contraddittoria rispetto alla parte descrittiva. La seconda, affidata a un’istituzione universitaria con integrazione di un perito cardiologo, esclude anch’essa la colpa grave, ma si rivela non esaustiva. Secondo i periti la dilatazione dell’arco aortico sarebbe stata determinata dalla posizione supina imposta al paziente, senza però chiarire se una diversa proiezione dell’esame fosse doverosa. Essi dichiarano di non poter ricostruire l’andamento del dolore toracico, ne presumono l’assenza e ne fanno discendere la non doverosità di indagini differenziali.
Il Collegio rileva che proprio di tali profili di dubbio avrebbe dovuto farsi carico l’Organo Requirente, anche nominando un proprio perito di parte in sede di consulenza. In difetto, la colpa dei convenuti non risulta dimostrata nel suo carattere di gravità, elemento costitutivo della responsabilità erariale. La domanda è pertanto rigettata, con assorbimento delle domande subordinate.
Le spese sono compensate. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente al giudice una prudente valutazione sulla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. Il principio è applicato in via analogica all’art. 31 del codice di giustizia contabile: la mancata piena prova dell’elemento soggettivo, a fronte di una ricostruzione dei fatti dubbia, integra un’ipotesi residuale di compensazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno