Ottemperanza al giudicato del giudice di pace e penalità di mora (TAR Lazio n. 103 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del Giudice di Pace che abbia condannato l’ente pubblico al pagamento delle spese di lite, il TAR accerta l’inadempimento sulla base del mero decorso del termine dilatorio e dell’onere probatorio incombente al debitore. L’ente intimato che non si costituisca e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente. Il Collegio ordina l’esecuzione entro un termine perentorio, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta. La competenza territoriale si radica presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza, secondo l’art. 113, comma II, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR Lazio di disporre l’ottemperanza della sentenza con cui il Giudice di Pace, accogliendo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva annullato una cartella di pagamento emessa per conto del Comune di Cellole e condannato lo stesso ente alla rifusione delle spese, liquidate in euro 223,00, oltre accessori.
La sentenza era passata in giudicato, era stata munita di formula esecutiva e notificata al Comune. Decorso inutilmente il termine dilatorio, il ricorrente ha agito in ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la propria competenza, radicata dall’art. 113, comma II, c.p.a. in capo al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Nel merito, il TAR ha rilevato che il titolo esecutivo era divenuto definitivo ed era stato regolarmente notificato all’ente debitore. È decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 724/1997, senza che il Comune abbia fornito prova dell’adempimento.
La Corte ha posto l’accento sull’onere probatorio che grava sul debitore: l’ente non costituito non ha dimostrato il pagamento delle somme liquidate in favore del ricorrente. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, con insediamento su istanza della parte ricorrente attestante la notificazione e il perdurante inadempimento. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente.
Infine, il TAR ha accolto la domanda di penalità di mora, fissandola in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data di insediamento del commissario, richiamando sul punto TAR Campania, sez. III, n. 544 del 2025. Le spese di giudizio sono state liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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