Misure cautelari Agcm e sopravvenuto provvedimento finale: appello improcedibile (Cons. Stato n. 9916 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo è per definizione strumentale all’adozione del provvedimento finale del procedimento. L’intervenuta adozione di tale provvedimento conclusivo determina il venir meno di ogni effetto della misura cautelare e cristallizza un nuovo assetto di interessi del rapporto amministrativo controverso. Ne consegue che l’appello proposto avverso la sentenza che ha annullato il provvedimento cautelare è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo la decisione incidere su un atto che ha già esaurito i propri effetti giuridici.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 12 dicembre 2022, aveva disposto la sospensione cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, delle condotte di una società di fornitura di energia elettrica e gas naturale, contestando la violazione dell’art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115, che sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole di modifica unilaterale del prezzo e dichiara inefficaci i preavvisi comunicati prima dell’entrata in vigore del decreto.

Secondo l’Autorità la società aveva prospettato ai clienti le variazioni di prezzo come conseguenti a una presunta “scadenza” delle offerte, senza indicare alcuna data certa e conoscibile, così eludendo il blocco dello ius variandi. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che lo annullava insieme ai successivi atti confermativi. Proponeva appello l’Autorità; si costituivano la società, con appello incidentale, e un’associazione di consumatori. Nelle more, l’Autorità adottava il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo configura le misure cautelari come strumentali all’adozione del provvedimento finale. La società aveva dato atto che, dopo la notifica del ricorso in appello, l’Autorità aveva concluso il procedimento accertando la violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria.

Da tale circostanza il Consiglio di Stato fa discendere il venir meno di ogni effetto dei provvedimenti cautelari impugnati. Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8402 del 2021), il Collegio afferma che l’esistenza dell’atto conclusivo del procedimento di merito determina l’esaurimento degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento cautelare e cristallizza un nuovo assetto di interessi del rapporto amministrativo controverso.

Tale situazione esclude la sussistenza di un interesse alla decisione dell’appello, che interverrebbe su un provvedimento già privo di effetti. La Corte non esamina quindi i motivi dell’appello principale né l’appello incidentale e le censure riproposte, perché la verifica in via preliminare dell’interesse impedisce ogni esame di merito.

L’appello è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della controversia. La decisione resta distinta dal giudizio sul provvedimento sanzionatorio finale, che non forma oggetto del presente scrutinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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