Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 1178 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla pronuncia esecutiva quando questa sia passata in giudicato, sia stata ritualmente notificata e sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 della legge n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione, gravando su di essa il relativo onere. Sussistendo tali presupposti, il TAR ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione. La nomina preventiva del commissario risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e di prevenire ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale.

Il Fatto

Con sentenza n. 4135/2023 del 17 ottobre 2023 il Tribunale di Catania, Sezione lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori nella misura dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo ordinarsi al Ministero, anche a mezzo di commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Catania in data 28 marzo 2024, ed è stata ritualmente notificata all’Amministrazione nelle modalità del novellato art. 475 cod. proc. civ.

Dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia dato prova di avere dato esecuzione al giudicato. Il Tribunale sottolinea come tale prova costituisse un onere dell’Amministrazione, rimasto inadempiuto.

Integrati i presupposti, il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La decisione non si limita a fissare il termine, ma appresta uno strumento ulteriore per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Per il caso di inadempienza oltre il termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. La nomina avviene senza compenso, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, e con termine di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura della ricorrente, della perdurante inerzia.

Il Tribunale motiva la scelta del commissario interno e non retribuito con l’esigenza di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *