Ottemperanza equa riparazione: legittimazione del difensore distrattario (TAR Puglia n. 1360 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione, la legittimazione a chiedere l’esecuzione delle statuizioni di condanna spetta ai soggetti nel cui interesse la pronuncia è stata emessa. I destinatari del decreto che abbiano agito solo per le proprie spettanze non hanno titolo per invocare l’ottemperanza delle somme liquidate con distrazione in favore del difensore, qualora questi non abbia proposto domanda in proprio. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere spontaneamente a tutti gli obblighi derivanti dal giudicato, ma il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda nei soli limiti delle pretese di diretta spettanza dei ricorrenti. La nomina del commissario ad acta consegue all’infruttuoso decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto della Corte d’Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, al pagamento di somme in favore di ciascuno di essi e, con distrazione, delle spese del procedimento in favore del difensore.

Dedotto il mancato pagamento spontaneo, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare al Ministero di ottemperare al decreto, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e riconoscimento delle spese in favore del difensore anticipatario. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso, avendo il decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.

Ha inoltre accertato il rispetto degli oneri dichiarativi previsti dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, con l’invio della dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo e le modalità di riscossione prescelte ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, nonché il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione senza esecuzione del pagamento.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti avevano chiesto l’ottemperanza di tutte le statuizioni del decreto, che però conteneva condanna al pagamento anche in favore del difensore distrattario. Poiché questi non ha agito in proprio, i ricorrenti non vantano alcun titolo per chiedere l’esecuzione di quelle somme, riconosciute unicamente al difensore.

La domanda è stata pertanto accolta solo con riferimento alle spettanze dirette dei ricorrenti, con esclusione delle ulteriori statuizioni in favore del difensore. Il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, se e nella misura in cui le somme siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni e nominando commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriori 90 giorni per l’incarico e senza compenso specifico in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese sono state compensate, salvo il diritto del difensore anticipatario al rimborso delle spese vive per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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