Controllo della Corte dei conti su società consortili nei partenariati estesi PNRR (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 13 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP sugli atti deliberativi di costituzione di società e di assunzione di partecipazioni si estende alle operazioni con cui una pluralità di enti pubblici dà vita, con un’unica iniziativa, a una società consortile strumentale alla realizzazione di un partenariato esteso finanziato nel quadro del PNRR. In tali fattispecie la competenza appartiene alle Sezioni riunite in sede di controllo, in deroga al riparto territoriale, per esigenze di unitarietà valutativa. Il parametro di giudizio comprende la verifica della competenza dell’organo deliberante, dei contenuti dell’atto, dell’analitica motivazione in ordine a necessità, convenienza e sostenibilità finanziaria, nonché dell’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità.
Il Fatto
Il Politecnico di Bari ha approvato, con delibera del Consiglio di amministrazione, l’adesione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata destinata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso “SPACE IT UP”, ammesso a finanziamento dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della tematica delle attività spaziali prevista dall’avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca.
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha trasmesso l’atto alle Sezioni riunite in sede di controllo, ritenendo applicabile il principio di diritto espresso nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. La questione investe la competenza e la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite affermano anzitutto la propria competenza. L’atto proviene da un’università e dunque si colloca in deroga al riparto ordinario dell’art. 5, comma 4, TUSP, ma ricorrono le condizioni già fissate nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: iniziativa attuativa di una misura del PNRR, società consortile costituita con un’unica operazione e pluralità di soci pubblici insistenti su diverse regioni. L’esame accentrato risponde a esigenze di unitarietà valutativa, anche se l’area tematica è finanziata con risorse proprie dell’ASI, perché si applica il medesimo quadro regolamentare delle altre aree.
Sul piano dei requisiti, la Corte verifica la competenza dell’organo deliberante ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP, che per i soggetti universitari richiede la delibera dell’organo amministrativo dell’ente. L’atto contiene gli elementi essenziali richiesti dall’art. 7, comma 3, TUSP e dall’art. 2463 c.c., richiamato per le società consortili dall’art. 2615-ter c.c., ed è integrato dallo statuto e dal patto parasociale.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la società consortile a responsabilità limitata rientra tra i modelli consentiti dall’art. 3 TUSP. Le attività previste dall’oggetto sociale sono ricondotte alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, anche in forza dell’art. 4-bis TUSP, che include le attività di ricerca svolte in attuazione del PNRR tra quelle perseguibili dalle amministrazioni.
La Corte ritiene integrata la sostenibilità finanziaria in entrambe le accezioni elaborate nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Sotto il profilo oggettivo il Business plan proietta margini e flussi positivi per il quinquennio considerato, senza ulteriori apporti dei soci; l’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non è ritenuta pregiudizievole per la semplicità della struttura previsionale. Sotto il profilo soggettivo rileva l’esiguità dell’apporto a carico del bilancio dell’ente, coperto da apposito fondo.
Analogamente, la Corte reputa sufficientemente motivata la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La forma consortile era prospettata dal bando stesso, il che esclude la necessità di raffrontare la scelta con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi. Infine, nessun profilo di incompatibilità emerge sul versante degli aiuti di Stato. Le Sezioni riunite non ravvisano quindi elementi ostativi alla costituzione della società.
Nota della Redazione
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