Sanzione paesaggistica: prescrizione dal permesso in sanatoria, non dal nulla osta (TAR Calabria n. 1425 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 è soggetta a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 28 l. n. 689/1981. Il termine non decorre dalla commissione dell’abuso né dal rilascio del nulla osta paesaggistico, ma dal provvedimento comunale che definisce favorevolmente la pratica di sanatoria, poiché solo con il permesso di costruire in sanatoria cessa la permanenza dell’illecito e il credito diventa esigibile. L’art. 14 l. n. 689/1981 non si applica all’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione paesaggistica, perché il relativo procedimento è ad istanza di parte e si conclude con atto dovuto a contenuto vincolato, non con un accertamento officioso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione gli ha ingiunto il pagamento di poco più di cinquemila euro, di cui la quasi totalità a titolo di sanzione amministrativa. Il ruolo trae origine da un’ordinanza ingiunzione della Regione Calabria, adottata ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 per la realizzazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica, di un’unità immobiliare in un fabbricato a tre piani, oggetto di domanda di condono edilizio.

Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto presupposto, di averlo conosciuto solo a seguito di accesso agli atti e di aver quindi impugnato tardivamente. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale della pretesa, decorrente dal rilascio del nulla osta paesaggistico, e la tardività della notificazione degli estremi dell’accertamento rispetto al termine di novanta giorni. La Regione si costituisce e resiste, richiamando la validità della notifica all’indirizzo indicato nella domanda di condono e il carattere permanente dell’illecito paesaggistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo. La notifica dell’ordinanza ingiunzione è avvenuta a mezzo servizio postale secondo il combinato disposto degli artt. 8 e 14 l. n. 890/1982 e dell’art. 16, commi 3 e 5, d.lgs. n. 546/1992. L’avviso di giacenza è stato immesso nella cassetta postale dello stabile, con univoco riferimento al destinatario; il plico è stato poi rilasciato per compiuta giacenza con avviso in busta chiusa. Irrilevante, per il giudice, che il ricorrente avesse nel frattempo trasferito la residenza: la notificazione è valida ed efficace.

Sul secondo motivo, relativo alla prescrizione, il TAR richiama l’orientamento secondo cui, quando la richiesta di nulla osta si inserisce in una vicenda condonistica, né il provvedimento espresso di compatibilità paesaggistica né il silenzio assenso integrano il dies a quo. Fino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria il privato non sa se potrà conservare l’immobile, e il Comune potrebbe negare il condono per ragioni estranee al vincolo. La pretesa non è dunque esigibile e il termine non può decorrere, in armonia con l’art. 2935 cod. civ.

Il Collegio ribadisce che la sanzione ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non ha natura risarcitoria ma costituisce vera e propria sanzione amministrativa, con applicazione dell’art. 28 l. n. 689/1981. Nel caso concreto il termine risulta comunque rispettato: il nulla osta è intervenuto in una data antecedente, il titolo in sanatoria non è mai stato rilasciato e l’ordinanza ingiunzione è stata adottata e notificata entro il quinquennio. Il motivo è respinto.

Quanto al terzo motivo, il TAR esclude l’applicabilità dell’art. 14 l. n. 689/1981. La norma disciplina la fase conclusiva del procedimento sanzionatorio conseguente a un’attività di accertamento officiosa e non l’ordinanza che irroga la sanzione ambientale per abuso edilizio, la quale consegue a un procedimento ad istanza di parte che si conclude con atto dovuto a contenuto vincolato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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