Migrante conducente dell’imbarcazione e aggravante del profitto nel favoreggiamento dell’immigrazione (Cass. pen. n. 31916/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il profitto rilevante ai fini dell’aggravante di cui all’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è soltanto l’utilità intesa in senso economico-patrimoniale, ossia il lucro o vantaggio economico derivante al colpevole in stretta dipendenza dalla commissione dell’illecito. Una nozione dilatata del concetto di profitto, tale da comprendervi utilità non strettamente economiche, risponde piuttosto all’esigenza di non creare zone franche da tutela in settori ove il requisito del dolo specifico assume valore di elemento costitutivo del reato, e non ha valore sistematico nella materia del contrasto all’immigrazione illegale. Integra l’aggravante del fatto commesso al fine di trarne profitto la condotta del migrante che assuma il ruolo di conducente dell’imbarcazione a titolo di corrispettivo, quale controprestazione dovuta per la traversata: il mancato versamento del prezzo per il trasporto, in cambio dell’assunzione del ruolo di conducente, consente al migrante di corrispondere un facere anziché l’esborso della somma di denaro che altrimenti avrebbe dovuto agli organizzatori.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Crotone, che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d), comma 3-bis, 3-ter, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, applicando, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena finale di anni quattro di reclusione e un milione e seicentomila euro di multa. L’imputato è stato ritenuto colpevole del reato consistito nell’avere trasportato, in concorso con altri, ponendosi alla guida di un’imbarcazione, migranti irregolari.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 5 e 47 cod. pen. e la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, rilevando che i giudici di appello non avevano adeguatamente risposto alle censure concernenti l’assunzione della testimonianza di soli due migranti su settantacinque presenti sull’imbarcazione, e sostenendo di essersi limitato a verificare il corretto funzionamento del pilota automatico, senza avere mai guidato alcuna imbarcazione, e di essere estraneo all’organizzazione del viaggio. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e la totale assenza di motivazione in ordine all’applicabilità dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma 3-ter, lett. b), non risultando alcuna prova di passaggio di denaro. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato, rilevando preliminarmente che, ad eccezione del trattamento sanzionatorio, le decisioni di merito integrano un’ipotesi di doppia conforme. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte di appello ha esaurientemente risposto con motivazione priva di aporie logiche e contraddittorietà, ritenendo provata la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ha sottoposto a puntuale scrutinio l’attendibilità delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dello sbarco dai testi, entrambi concordi nell’indicare il ricorrente quale soggetto che aveva condotto l’imbarcazione, valorizzandone la reciproca convergenza, anche con riguardo alla descrizione dell’abbigliamento indossato. La doglianza difensiva relativa alle dichiarazioni rese da altri testi nel procedimento ordinario non coglie nel segno, non avendo la difesa dedotto che esse facessero parte del materiale probatorio del giudizio abbreviato e non risultando che la mancata valutazione sia stata sottoposta alla Corte di appello con i motivi di gravame.

La Corte ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa al ruolo di conducente, rilevando che le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto che il ricorrente veniva indicato come capitano dell’imbarcazione, cioè come colui che per cinque giorni aveva condotto l’imbarcazione, conduzione non smentita dalla deduzione difensiva secondo cui si sarebbe limitato a verificare il corretto funzionamento del pilota automatico. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 5 e 47 cod. pen., rilevando che la Corte di appello ha dimostrato la consapevolezza della illiceità della condotta sulla base del comportamento del ricorrente, che al momento dell’incaglio si era dato alla fuga insieme ad altri quattro soggetti. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, secondo cui l’errore su legge penale o la pretesa buona fede non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui l’errore è inevitabile, circostanze non dedotte dalla difesa. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2026, che ha delineato la figura del migrante-scafista non trafficante e ha evidenziato che le condotte di cui alle fattispecie incriminatrici possono essere commesse da chiunque, compresi gli stessi stranieri irregolari.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza è incentrata sulla insussistenza della prova che il ricorrente abbia ricevuto denaro dai migranti trasportati, omettendo di confrontarsi con la motivazione dalla quale risulta, per averlo ammesso lo stesso ricorrente, che egli ha accettato il ruolo di condurre l’imbarcazione in cambio del trasporto senza versare alcuna somma di denaro. Ha richiamato il principio secondo cui il profitto rilevante è soltanto l’utilità intesa in senso economico-patrimoniale, non essendo condivisibile una nozione dilatata che comprenda utilità non strettamente economiche. Ha affermato che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il mancato versamento del prezzo per il trasporto, in cambio dell’assunzione del ruolo di conducente, integra il fine di profitto, consentendo al migrante di corrispondere un facere anziché l’esborso della somma di denaro. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e ha disposto l’anonimizzazione dei dati identificativi.

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Nota della Redazione

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