La Prefettura deve concludere con provvedimento espresso l’istanza di nulla osta (TAR Calabria n. 1519 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del triennio previsto dall’art. 120, comma 3, del codice della strada non determina un diritto automatico al rilascio della nuova patente, ma il Prefetto è tenuto a compiere una nuova istruttoria e a esprimersi in via discrezionale sulle condizioni per il conseguimento del titolo di guida. Sussiste in capo al richiedente una posizione giuridicamente tutelabile all’ottenimento del nulla osta e alla conclusione del procedimento. La nota con cui l’Amministrazione dichiari improcedibile l’istanza per l’asserita natura endoprocedimentale dell’atto, senza determinarsi nel merito, costituisce atto soprassessorio ed è elusiva dell’obbligo di conclusione del procedimento sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Il rito avverso il silenzio è pertanto ammissibile e l’inerzia va accertata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. Decorso il triennio, ha presentato istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente. La Prefettura non ha riscontrato l’istanza nei termini.

Esperita l’istanza di accesso, il ricorrente ha ricevuto una nota con cui l’Amministrazione ha rappresentato di aver attivato l’iter istruttorio, senza concluderlo per l’incompletezza delle informazioni da acquisire presso altri uffici. Ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Nelle more, la Prefettura ha comunicato che l’istanza era improcedibile, ritenendo il nulla osta un atto meramente endoprocedimentale di competenza degli uffici di motorizzazione. Avverso tale nota il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della giurisdizione, aderendo all’indirizzo del Consiglio di Stato n. 8762/2022. Il potere di rilasciare o negare il nulla osta comporta l’emanazione di atti autoritativi incidenti su posizioni di interesse legittimo, con conseguente cognizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il collegio esclude la sopravvenuta carenza di interesse. La nota impugnata non contiene una determinazione favorevole o sfavorevole sull’istanza, ma ne dichiara soltanto l’improcedibilità. Non si tratta dunque di un provvedimento conclusivo del procedimento.

La Corte riconosce in capo al ricorrente una posizione giuridicamente tutelabile all’ottenimento del nulla osta, rientrando il relativo rilascio tra le competenze del Prefetto. Il richiamo è all’art. 120, comma 3, cod. strada, che vieta di conseguire una nuova patente prima del decorso di tre anni. Dal decorso del triennio non discende però un diritto automatico: dopo la Corte costituzionale n. 99 del 2020, il potere prefettizio è divenuto discrezionale. Il Prefetto deve svolgere una nuova istruttoria, verificando le esigenze lavorative e le condizioni di salute dell’istante, secondo il principio affermato dal Consiglio di Stato n. 8439 del 2022.

Il collegio richiama inoltre il principio della doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede, che attribuisce al privato una qualificata aspettativa a una pronuncia esplicita. Sulla scorta del Consiglio di Stato n. 8349 del 2019, la mera adozione di un atto infraprocedimentale o soprassessorio non integra il provvedimento conclusivo. La nota che rinvia sine die la soddisfazione dell’interesse è elusiva dell’art. 2 della legge n. 241/1990, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il ricorso avverso il silenzio è pertanto accolto. Il Tribunale ordina alla Prefettura di riavviare il procedimento, acquisire le informazioni necessarie e concluderlo con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, essendo nelle more intervenuta la domanda del ricorrente all’Ufficio della Motorizzazione Civile. Le spese sono compensate in ragione delle obiettive difficoltà istruttorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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