Vigilanza privata e portierato: distinzione e revoca dei titoli di polizia (C.G.A.R.S. n. 166 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di vigilanza privata si distingue dal servizio di portierato per la natura della tutela: passiva e statica nel portierato, attiva e finalizzata alla difesa dei beni dalle aggressioni dei terzi nella vigilanza. Solo la seconda richiede l’autorizzazione prefettizia e la licenza personale. La cessazione del rapporto di dipendenza con l’istituto autorizzato rende inefficaci i titoli di polizia, che devono essere restituiti. L’accertamento del fatto operato dal giudice penale vincola l’amministrazione, mentre la valutazione della gravità e della punibilità in concreto resta autonoma. La revoca dei titoli di polizia è legittima quando l’attività di vigilanza è svolta in proprio, senza licenza, e con uso dell’arma in difetto del rapporto di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già guardia particolare giurata, impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, i decreti con cui il Vice-prefetto vicario di Siracusa gli aveva revocato il decreto di nomina, il porto d’armi a tassa ridotta e aveva disposto il divieto di detenzione di armi. All’origine dei provvedimenti, la segnalazione della Questura relativa a un presunto servizio di vigilanza svolto in proprio senza la prescritta licenza e a un episodio della notte del 13 novembre 2013, nel quale il ricorrente aveva esploso un colpo d’arma da fuoco verso l’autovettura di alcuni ladri di ortaggi in fuga. Il TAR respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Proponeva appello la parte soccombente, contestando la qualificazione della propria attività come vigilanza privata e deducendo l’omesso esame di alcuni profili di censura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la distinzione tra portierato e vigilanza privata, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. V, n. 11471 del 2022) e la determinazione dell’ANAC n. 9 del 2015. Il portierato attiene alla garanzia dell’ordinato utilizzo di un immobile e alla disciplina dell’accesso degli estranei; la vigilanza implica l’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile e contribuisce alla preservazione dell’ordine pubblico, il che giustifica l’autorizzazione governativa. Anche la giurisprudenza penale richiamata conferma che la vigilanza è attiva quando è diretta alla salvaguardia dei beni mobili e immobili dalle aggressioni dei terzi.

Applicando tale criterio, il Collegio ritiene provato che l’appellante abbia svolto attività di vigilanza privata e non di mero portierato. Le emergenze probatorie sono due: gli accertamenti del giudice penale, che avevano qualificato l’attività come vigilanza non autorizzata, e i fatti della notte del 13 novembre 2013. La pronuncia di assoluzione in appello per particolare tenuità del fatto non smentisce l’accertamento del fatto, ma ne esclude soltanto la punibilità in concreto.

Il Collegio precisa che la valutazione sulla gravità dei fatti compiuta dal giudice penale non vincola le autonome determinazioni della pubblica amministrazione. Le modalità operative dell’appellante — allertato da un operatore radio addetto alla videosorveglianza, recatosi sul posto con l’auto, estratto l’arma ed esploso un colpo verso le ruote dell’autovettura in fuga — sono proprie del servizio di vigilanza. La relazione di servizio redatta su carta intestata di una società priva di titoli abilitativi e la qualifica ivi spesa confermano la conclusione.

Quanto al rapporto di dipendenza, il Collegio rileva che il titolare dell’istituto aveva comunicato la cessazione del servizio al 1° luglio 2013: da tale data i titoli abilitativi erano inefficaci e avrebbero dovuto essere restituiti all’autorità di polizia. Il loro uso successivo, sotto le insegne di una società mai autorizzata alla vigilanza armata, fonda il giudizio prognostico negativo e l’abuso dell’attività di vigilanza, con inosservanza dei doveri di buona condotta e affidabilità sottesi ai titoli di polizia.

Infine, la censura sull’esimente dell’art. 52 cod. pen. è infondata per difetto del requisito oggettivo della proporzionalità della difesa rispetto all’offesa: i ladri erano già in fuga a bordo dell’autovettura e nessuna minaccia attuale esponeva l’integrità fisica dell’appellante. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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