Danno da ritardo e revoca atipica (TAR Calabria n. 167 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la p.a. ritira, per violazione di legge, un parere negativo reso illegittimamente è qualificabile come annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, a prescindere dal nomen iuris adoptato. In materia di responsabilità per provvedimento illegittimo e per danno da ritardo, il ristoro presuppone la lesione del bene della vita, non esaurendosi nella declaratoria di invalidità dell’atto. La colpa dell’amministrazione può essere desunta dall’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo semplice ex art. 2727 c.c., spettando all’ente provare la scusabilità dell’errore. Il contegno negligente del privato, che non attivi i rimedi e chieda differimenti, non elide il nesso eziologico ma incide sull’aggravamento del pregiudizio, giustificando la riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per un’area attrezzata alla nautica da diporto. Il Comune resistente, con determinazione del 2005, ha espresso parere sfavorevole al di fuori della conferenza di servizi, poi ritirato con provvedimento del 2014 che ha approvato il progetto preliminare. Nel 2016 l’ente ha nuovamente respinto l’istanza per asserita carenza documentale; il diniego è stato annullato dal TAR. La concessione è stata infine rilasciata nel 2022.

La società ha agito per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da provvedimento illegittimo e, con motivi aggiunti, per il danno da ritardo, quantificandolo in costi, maggiori oneri realizzativi e lucro cessante. L’ente ha eccepito prescrizione, inammissibilità dei motivi aggiunti e assenza dei presupposti dell’illecito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione: la domanda risarcitoria è stata proposta in pendenza dell’azione di annullamento, sicché opera l’art. 30, comma 5, c.p.a. e non il termine quinquennale invocato. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, che introducono domanda nuova ma connessa ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a.

Nel merito il TAR richiama i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c.: illegittimità del provvedimento, danno conseguenza, nesso causale e colpa. L’ingiustizia del danno va valutata con riferimento alla lesione del bene della vita: l’annullamento non basta, occorrendo la prova del pregiudizio riferibile alla condotta colpevole. Il ristoro del danno da ritardo è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, o avrebbe dovuto esserlo secondo un giudizio prognostico.

Il Collegio qualifica la determinazione di ritiro del parere negativo come annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, non come revoca per motivi di opportunità: il nomen iuris assegnato dalle parti non è dirimente. La conferenza di servizi non era stata conclusa secondo la normativa vigente, come emerge dalla stessa motivazione dell’atto.

Dalle inerzie e dalle determinazioni reiettive adottate fuori dalla conferenza di servizi il TAR desume un contegno gravemente colposo dell’ente. La colpa è presunta dall’illegittimità dell’atto ex art. 2727 c.c., senza che l’amministrazione abbia dimostrato la scusabilità dell’errore.

Al pregiudizio ha però concorso la ricorrente: ha proposto il ricorso avverso il parere senza istanza cautelare, ha chiesto rinvii delle sedute sostenendo l’inutilità della v.i.a., necessità poi accertata in due gradi di giudizio. Tale condotta non elide il nesso causale ma aggrava il danno: il risarcimento è ridotto del 70%. Quanto alla quantificazione, il TAR fissa i criteri ex art. 34, comma 4, c.p.a., accogliendo il maggior costo realizzativo stimato dal verificatore ed escludendo il lucro cessante, meramente ipotetico e non liquidabile neppure in via equitativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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