Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: astreintes e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 180 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il ricorso è ammissibile anche in assenza dell’apposizione della formula esecutiva, non più richiesta dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 475 cod. proc. civ. e all’art. 115 cod. proc. amm.. Costituisce condizione di procedibilità il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a eseguire il giudicato entro un termine perentorio e nomina, in caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. vanno commisurate agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione sollecitatoria e non meramente punitiva, e operate d’ufficio dal commissario con decorrenza retroattiva dalla comunicazione della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, nell’importo di € 500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme.
La sentenza, notificata all’amministrazione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. È decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di astreintes e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il primo passaggio riguarda l’ammissibilità: la sentenza azionata è passata in giudicato ancorché priva della formula esecutiva, non più necessaria dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, che ha inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm..
Il Tribunale verifica poi il rispetto della condizione temporale: risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure esecutive per i provvedimenti comportanti obblighi di pagamento di somme. Sono pertanto integrate le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e della norma citata.
L’inottemperanza non è contestata. Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene l’onere adempiuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, poiché la circostanza, non supportata da prova documentale della difesa erariale, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente.
Il ricorso è quindi accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento opera, entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale per il personale scolastico, che provvederà al pagamento o all’accredito sulla Carta, anche mediante pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Nessun compenso è liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice.
Infine, sulla richiesta di astreintes, il Collegio reputa il ritardo maturato idoneo a giustificare la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva: occorre bilanciare funzione sanzionatoria e funzione sollecitatoria, creando certezza sul costo dell’inerzia e apponendo un termine ad effetto liberatorio. Se il termine di novanta giorni sarà superato, il Ministero dovrà versare una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza; il calcolo e il pagamento sono rimessi d’ufficio al commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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