Ottemperanza al decreto ingiuntivo e superfluità del giudicato (TAR Sicilia n. 1866 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione, costituisce titolo idoneo a fondare la pretesa esecutiva nei confronti della P.A., senza che il ricorrente debba fornire prova del suo passaggio in giudicato, evenienza che riguarda le sentenze del giudice ordinario. All’efficacia esecutiva del provvedimento monitorio supplisce la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ.. L’eventuale opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. non priva ipso iure di efficacia esecutiva il decreto, ma consente soltanto la sospensione secondo i criteri dell’art. 649 cod. proc. civ.. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 deve essere verificato con riferimento alla notifica del titolo esecutivo.

Il Fatto

Una società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per corrispettivi di lavori di perforazione eseguiti. Il decreto, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, non veniva adempiuto nonostante la notifica del precetto. Decorso il termine dilatorio, la società proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del titolo monitorio. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

La questione centrale riguardava l’ammissibilità del rimedio: se il decreto ingiuntivo, non ancora passato in giudicato, potesse costituire titolo azionabile in sede di ottemperanza ovvero richiedesse la prova del definitivo accertamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive contro la P.A. Il termine decorre dalla notifica del precetto e risulta rispettato, essendo il ricorso notificato successivamente alla sua scadenza.

Il nucleo argomentativo riguarda l’idoneità del titolo. Secondo il TAR, il ricorrente non è tenuto a provare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, trattandosi di onere proprio delle sentenze del giudice ordinario. Nel caso del provvedimento monitorio a tale prova supplisce la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ., che attribuisce al decreto la forza esecutiva necessaria.

Il Collegio affronta poi l’ipotesi di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., escludendo che questa possa privare ipso iure di efficacia esecutiva il decreto ingiuntivo. L’opposizione tardiva apre semmai la via alla sospensione dell’efficacia esecutiva, da valutare secondo i criteri dell’art. 649 cod. proc. civ. In assenza di sospensione, il titolo resta pienamente azionabile.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nel decreto ingiuntivo. Il TAR ordina pertanto al Sindaco del Comune di pagare le somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario comunale, con ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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