Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Toscana n. 1884 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. il TAR conosce dell’inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato formatosi anche davanti al giudice ordinario, del lavoro compreso. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, e la sentenza sia passata in giudicato. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, assegna un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Resta estranea alla domanda di ottemperanza la condanna alle spese contenuta nel titolo, che esula dal relativo oggetto.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica del docente di cui alla l. n. 107/2015 per determinati anni scolastici, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto per il valore annuo di euro 500,00.

Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare la conformazione e, in caso di perdurante inerzia, di nominare un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito; si è costituito con memoria di stile il Ministero dell’Università e della Ricerca. La causa è stata discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del rimedio. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.p.c., è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale, e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il TAR rileva inoltre che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno. Sussistono dunque i presupposti per l’esperimento del rimedio ottemperanziale e il ricorso è dichiarato ammissibile.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il TAR precisa che la condanna alle spese contenuta nel titolo esula dall’oggetto della domanda di ottemperanza e non è quindi oggetto dell’ordine di conformazione. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il regolamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, segue la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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