Ammissibile l’ottemperanza dell’ordinanza del giudice del lavoro sulla mobilità dei dirigenti scolastici (TAR Emilia-Romagna n. 244 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto per l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, provvedimento decisorio rivolto alla pubblica amministrazione ed equiparabile alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il rimedio dell’ottemperanza non è circoscritto alle sole sentenze, ma si estende a ogni provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario con carattere di decisorietà che sia rivolto ad una pubblica amministrazione, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. La qualificazione del giudice ordinario in punto di giurisdizione, non contestata dalle parti nel relativo giudizio, costituisce giudicato interno vincolante nel successivo giudizio di ottemperanza. Accertata la perdurante inadempienza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del provvedimento entro un termine e nomina, fin da ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza n. 6633/2022 del 12.12.2022 resa su ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., dichiarava il diritto della ricorrente alla mobilità interregionale verso la Regione Campania, con assegnazione di un posto di dirigente scolastico presso uno degli istituti della Regione, e ordinava all’amministrazione di dare corso alle procedure di assegnazione.

Il reclamo proposto dall’amministrazione veniva rigettato con ordinanza del 06.02.2023, sicché il provvedimento diveniva definitivo. Non ottenuta l’attuazione, la ricorrente promuoveva il giudizio di ottemperanza davanti al TAR. Il Ministero intimato eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, assumendo che un’ordinanza cautelare del giudice ordinario non rientrerebbe nel perimetro applicativo del rimedio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità, pur riconoscendo l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’esperibilità dell’ottemperanza avverso i provvedimenti del giudice ordinario adottati ex art. 700 cod. proc. civ. Il TAR aderisce all’orientamento che riconduce tali provvedimenti tra quelli indicati dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quali altri provvedimenti del giudice ordinario equiparabili alle sentenze passate in giudicato. A sostegno richiama T.A.R. Salerno n. 2209/2022, T.A.R. Milano n. 2232/2021 e T.A.R. Pescara n. 370/2021.

Il percorso argomentativo si salda al principio espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 10.04.2012, secondo cui il giudizio di ottemperanza riguarda ogni provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario con carattere di decisorietà, rivolto ad una pubblica amministrazione o a soggetto equiparato, e ciò al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il TAR valorizza inoltre il dato processuale del caso concreto. Investito dell’ottemperanza ex art. 669-duodecies cod. proc. civ., il Tribunale di Bologna con decreto n. 5066/2023 del 23.08.2023 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Tale statuizione, non contestata dall’amministrazione nel relativo giudizio, integra un giudicato interno vincolante in questa sede.

Nel merito, il Collegio accerta la perdurante inadempienza del Ministero e accoglie il ricorso. Ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di dare esecuzione al provvedimento del giudice ordinario, con assegnazione di un posto di dirigente scolastico al verificarsi della prima vacanza in organico, anche con precedenza rispetto alle nuove assunzioni e ai nuovi trasferimenti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin da ora commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di subdelega. Respinta perché generica e priva di prova la domanda risarcitoria; spese liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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