Annullamento d’ufficio della cittadinanza per manipolazione informatica della pratica (Cons. Stato n. 3115 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertata manipolazione abusiva della pratica di cittadinanza, posta in essere da un dipendente dell’amministrazione mediante illecite intrusioni nel sistema informatico, integra un vizio grave e insanabile di difetto di istruttoria e legittima l’annullamento d’ufficio del decreto di concessione. Il nesso tra la genesi del provvedimento e la fattispecie criminosa accertata non è scalfito dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’assenza dei requisiti sostanziali all’atto della presentazione dell’istanza. Non sussiste alcun automatismo ablatorio, avendo l’amministrazione valutato il collegamento tra vizio procedimentale e concreta spettanza del beneficio. Il termine di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 non opera in modo rigido per i provvedimenti di concessione della cittadinanza, non assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2022 l’amministrazione annullava in autotutela quel provvedimento, richiamando un procedimento penale instaurato per definizioni favorevoli di numerose istanze di cittadinanza, tra cui la sua.
Il decreto richiamava anche la condanna, divenuta irrevocabile, di una dipendente della Direzione Centrale per la cittadinanza per i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater cod. pen., per aver alterato l’istruttoria informatica di molte pratiche dietro vantaggi economici. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la decisione è stata appellata, deducendo l’estraneità ai fatti penali e l’assenza di verifica sostanziale dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se il richiamo a una vicenda penale che ha interessato l’ufficio competente basti a sorreggere l’annullamento d’ufficio della concessione, in assenza di verifica individuale della spettanza del beneficio.
Il motivo è respinto. La manipolazione abusiva della pratica in esame integra un vizio grave e insanabile di difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’autotutela. I rilievi dell’appellante non scalfiscono il nesso tra la genesi del provvedimento e la fattispecie criminosa accertata, confermato da Cons. Stato, sez. III, n. 5508 del 2023. La pratica è stata trattata da figure apicali dell’ufficio, con valutazioni articolate su più livelli, e il nominativo dell’interessato figura nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura, con l’annotazione dell’utilizzo illecito della credenziale e della mancata verifica reddituale.
Quanto all’affidamento, la sentenza impugnata non ha applicato in modo estensivo i principi in materia, ma ha valutato il nesso tra vizio procedimentale e concreta spettanza del beneficio. Non si tratta di misura ablativa automatica: trova applicazione l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, nel testo ratione temporis vigente, e il relativo termine non opera rigidamente per le concessioni di cittadinanza.
Infondato è anche il dedotto difetto di istruttoria: l’amministrazione ha dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso alla luce degli esiti delle vicende penali, di per sé sufficienti a sorreggerne la legittimità. La richiesta di istruttoria, formulata anche in appello, è respinta. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza, e le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’incidenza su diritti fondamentali.
Nota della Redazione
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