Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3246 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di inottemperanza nomina un commissario ad acta, che non ha diritto ad alcun compenso quando sia dirigente dello stesso Ministero, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese di precetto non sono dovute se l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, con sentenza n. 916/2024 pubblicata l’11.09.2024, ha riconosciuto a un docente il diritto al beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per il periodo 2016/2022 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero l’11.09.2024 nelle forme dell’art. 475 cod. proc. civ.. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ne afferma l’ammissibilità quanto ai presupposti dell’azione.

Il passaggio in giudicato è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Ragusa il 12 marzo 2025. Risultano parimenti la notifica della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della pronuncia da ottemperare — sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., strumento approntato dal Legislatore al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: l’Amministrazione non ha fornito elementi tesi a dimostrare l’avvenuto adempimento né l’esistenza di fattori impeditivi o estintivi della pretesa. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, con corresponsione delle somme nell’ammontare liquidato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per il caso di inottemperanza perdurante il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta ratione muneris, con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione in bilancio, dell’impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché del reperimento materiale della somma: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come ritenuto da TAR Calabria n. 479/2025 e TAR Sicilia, Palermo, n. 291/2025. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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